Appello del PM contro assoluzione con motivazione nuova in secondo grado (Cass. pen. Sez. III n. 31319 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono appellabili dal pubblico ministero anche quando riguardino i reati a citazione diretta indicati dall’art. 550 cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge citata. In assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato, poiché è quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione. La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi tassativi dell’art. 604 cod. proc. pen., ma è causa di nullità e non di inesistenza: il giudice di appello può redigere anche integralmente la motivazione mancante, senza che ciò comporti la perdita di un grado del giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, dichiarava l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e lo condannava alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie; dichiarava invece non doversi procedere, per prescrizione, in ordine al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, per intervenuta modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.; nullità della sentenza per omessa motivazione di primo grado; carenza della motivazione rafforzata; travisamento della prova in ordine alla testimonianza escussa e ai documenti collegati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo sull’ammissibilità dell’appello. Il provvedimento impugnato risale al 24 settembre 2024, dunque a epoca successiva al 25 agosto 2024, ma la sentenza assolutoria di primo grado era stata emessa il 14 febbraio 2020. La Sezione richiama il condiviso orientamento secondo cui Sez. V n. 6984 del 2025 ha chiarito che le sentenze di proscioglimento emesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 114/2024 restano appellabili dal pubblico ministero anche per i reati a citazione diretta. Non si applica, quindi, la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Il fondamento è nel principio di diritto delle Sezioni Unite n. 27614 del 2007: quando si succedono nel tempo discipline diverse senza disposizioni transitorie, il tempus regit actum impone di guardare al momento di emissione del provvedimento impugnato, e non a quello di proposizione dell’impugnazione. Poiché il diritto all’impugnazione sorge con la pronuncia della sentenza, il motivo è manifestamente infondato.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché connessi, sono anch’essi manifestamente infondati. Richiamando le Sezioni Unite n. 3287 del 2008, la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione non figura tra i casi tassativi dell’art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità e trasmettere gli atti al primo giudice. La mancanza di motivazione è causa di nullità, non di inesistenza, sicché il giudice di appello può provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere anche integralmente la motivazione mancante, senza privare l’imputato di un grado del giudizio.
La Sezione richiama altresì Sez. VI n. 1270 del 2024, che ha confermato l’orientamento anche in relazione a un singolo capo di imputazione, e Sez. F. n. 38927 del 2014, secondo cui il giudice di appello deve redigere ex novo la motivazione mancante ed è investito di una devoluzione totale del merito. Da tali principi discende la manifesta infondatezza delle doglianze.
Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, ha proposto censure di fatto, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Le Sezioni Unite richiamate (n. 2110 del 1995, n. 6402 del 1997, n. 24 del 1999) confermano la preclusione al travisamento del fatto. La tecnica espositiva basata sullo stralcio di singole frasi della testimonianza, estrapolate dal contesto, non rispetta il principio di autosufficienza e non consente di disarticolare il ragionamento della Corte territoriale. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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