Sentenza predibattimentale in appello e violazione del contraddittorio: nullità assoluta sanzionabile (Cass. pen. Sez. 4 n. 6516 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità assoluta e insanabile la sentenza predibattimentale emessa dal giudice di appello che, senza celebrare l’udienza partecipata, dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Tale modalità decisoria, sostituendo al confronto tra le parti una deliberazione de plano, viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. Consegue l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata senza contraddittorio, al fine di vedere vagliate dal giudice dell’appello le ragioni di un proscioglimento nel merito più favorevole e per poter esercitare la facoltà di rinuncia alla prescrizione. La Corte di cassazione, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado per il giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 590 cod. pen.. La Corte d’appello, rilevato che nelle more del giudizio di secondo grado era maturato il termine di prescrizione, aveva dichiarato l’estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., assumendo che non emergesse in modo incontrovertibile il presupposto per una pronuncia assolutoria nel merito. La decisione era stata adottata de plano, senza celebrazione dell’udienza partecipata.
L’imputato, dichiaratosi innocente, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità e la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la questione della legittimità delle pronunce predibattimentali in appello è stata ridefinita dall’intervento della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui era interpretato nel senso di ritenere inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato avverso la sentenza di appello che avesse dichiarato la prescrizione senza contraddittorio.
La Consulta ha evidenziato che il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato a impugnare per ottenere la valutazione delle cause di proscioglimento nel merito e il principio di ragionevole durata del processo non è conforme agli artt. 24 e 111 Cost. Un processo non “giusto” per la carenza di garanzie non risponde al modello costituzionale, quale che sia la sua durata, poiché diritto di difesa e ragionevole durata non sono comparabili.
Inoltre, la sentenza predibattimentale emessa in assenza di contraddittorio comprime la facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione e limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito. Deve pertanto sussistere l’interesse dell’imputato a impugnare per far valere il proprio diritto al contraddittorio sull’eventuale sussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Consulta, tra cui Sez. 5, n. 44417 del 2022, Sez. 6, n. 45104 del 2023 e Sez. 5, n. 29702 del 2024.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha emesso una sentenza predibattimentale di non doversi procedere per prescrizione senza il necessario confronto in udienza con le parti. Tale modalità decisoria integra una nullità assoluta e insanabile, concretando la violazione del contraddittorio quale postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 469 c.p.p. – Proscioglimento prima del dibattimento
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali