Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 7151 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. La mancanza di confronto puntuale con la motivazione impugnata esclude in radice l’unica funzione per cui il ricorso è previsto e ammesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Paola del 9 novembre 2021, dichiarava assorbito il reato di danneggiamento aggravato nel delitto di furto aggravato e rideterminava la pena nei confronti dell’imputato.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge per asserita improcedibilità del reato per mancanza di querela e l’errata configurazione del fatto in delitto consumato anziché tentato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la prima censura. Dagli atti risulta un verbale redatto dai Carabinieri in data 12 agosto 2021, dal quale emerge che la persona offesa ha sporto formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati ravvisabili nei fatti esposti, chiedendone la punizione. La doglianza sulla asserita mancanza dell’atto di impulso è dunque smentita dal contenuto degli atti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

È stato richiamato, ex plurimis, il precedente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, secondo cui contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Nella specie, la Corte territoriale aveva evidenziato le circostanze per cui vi era stato un autonomo impossessamento della refurtiva da parte dell’imputato.

Il Collegio ha ulteriormente richiamato Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, ribadendo che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità. All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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