Riparazione ingiusta detenzione: colpa lieve esclusa se comportamento consapevolmente illecito (Cass. pen. Sez. IV n. 31316 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione che descriva a carico del richiedente comportamenti connotati da piena consapevolezza dell’altrui agire illecito e da disponibilità a fornire un supporto materiale all’attività di occultamento delle prove non può qualificarli come espressione di colpa lieve senza rendere conto del percorso logico seguito. La qualificazione del grado della colpa, pur involgendo aspetti valutativi di merito, deve ancorarsi a criteri logici scevri da aporie e intime contraddizioni. Il riconoscimento della colpa lieve fondato su un ragionamento assertivo è pertanto viziato da motivazione apparente, con conseguente annullamento dell’ordinanza che ha ridotto l’indennizzo. Il giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. resta autonomo rispetto a quello di cognizione e impone di apprezzare tutti gli elementi disponibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari per circa un mese nel 2016, nell’ambito di un procedimento penale nel quale gli era stata contestata la partecipazione a un’associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di abusiva attività creditizia. Con sentenza del Tribunale divenuta irrevocabile nel 2020 il ricorrente era stato assolto.
La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva accolto l’istanza, escludendo un comportamento gravemente colposo ostativo all’indennizzo, ma ravvisando una colpa lieve incidente sulla quantificazione della somma, liquidata in misura ridotta.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato, deducendo, con il primo motivo, vizio e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e, con il secondo, difetto di motivazione sulla quantificazione del quantum, in violazione dell’art. 315 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi consolidati. Il giudice della riparazione, per accertare se il richiedente abbia dato causa o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve seguire un iter motivazionale autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, prendendo in considerazione fatti concreti e precisi, individuando in essi le condizioni che consentano di ritenere o escludere il diritto all’indennizzo e valutando l’incidenza degli elementi soggettivi sulla determinazione della detenzione, con l’indicazione del rapporto sinergico.
Il percorso argomentativo deve essere immune da aporie e contraddizioni e il convincimento adeguatamente motivato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 22642 del 2017; Sez. Un. n. 32383 del 2010) e ribadisce che il giudizio riparatorio è autonomo rispetto a quello di cognizione e impone una valutazione “ex ante”: non se la condotta integri reato, ma se essa abbia costituito il presupposto che, ancorché in presenza di un errore dell’autorità procedente, abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità come illecito penale, con rapporto di causa ad effetto.
Nel caso concreto il giudice della riparazione cade in una evidente contraddizione: nel descrivere l’atteggiamento del richiedente riferisce di comportamenti fortemente ambigui, connotati da piena consapevolezza dell’agire illecito altrui e dalla disponibilità a fornire un supporto materiale nell’attività di occultamento di prove; per altro verso riconosce in tali comportamenti manifestazioni di colpa lieve, senza chiarire come sia pervenuto a tale giudizio dalle premesse da cui ha preso le mosse. I comportamenti sono desunti dalla sentenza assolutoria, di cui l’ordinanza riporta significativi passaggi, e da conversazioni registrate presso la Casa circondariale.
La qualificazione del comportamento colposo, osserva la Corte, oltre a risultare immotivata, è distonica rispetto al procedimento argomentativo della Corte d’appello, che pone in evidenza l’atteggiamento collaborativo del richiedente e la sua consapevolezza della natura illecita delle richieste altrui. La condotta colposa può assumere varie gradazioni, da quella lieve a quella grave, in base all’entità dello scostamento dalle regole di normale diligenza: se lo scollamento è considerevole, non può essere espressione di colpa lieve.
La Corte respinge infine due rilievi difensivi: la veste di “mero spettatore” attribuita al richiedente si riferisce a vicende estranee all’imputazione, e il ricorso non difetta di autosufficienza, essendosi limitato a criticare il percorso logico della Corte d’appello. L’ordinanza, non supportata da idonea motivazione sul grado della colpa, è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame, con regolamentazione delle spese demandata al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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