Inammissibile il ricorso che invoca rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 31359 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione di merito, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali, restando preclusa al giudice di legittimità l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. esige la coesistenza, congiunta e non alternativa, della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, da verificare tramite gli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: l’erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, e la violazione di legge con vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Corte ribadisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato: l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito e non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella adottata.

Sul punto richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui resta immutata la natura del controllo sui vizi della motivazione anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46. È preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione. Nella stessa linea si collocano Sez. V n. 17905 del 23/03/2006 e Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009.

Applicando tali principi, la prima doglianza si risolve in una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, ossia in una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confronto specifico con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello per affermare la responsabilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la norma invocata subordina l’esclusione della punibilità a due condizioni congiunte e non alternative: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve verificare se, sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, sussista il criterio della tenuità dell’offesa e coesista quello della non abitualità, secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.; richiama in tal senso Sez. III n. 47039 del 08/10/2015. Nel caso concreto gli indici valorizzati nella sentenza impugnata risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la sussunzione del fatto nella fattispecie dell’art. 131-bis cod. pen.

All’inammissibilità conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in coerenza con Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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