Retrodatazione della custodia cautelare in procedimenti diversi e connessione qualificata (Cass. pen. Sez. V n. 32534 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la misura adottata in un procedimento diverso da quello in cui fu emessa la prima ordinanza può essere retrodatata solo in presenza di una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., richiamate dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., escluse le fattispecie di reati commessi in occasione di altri reati. Qualora i procedimenti pendano dinanzi alla medesima autorità giudiziaria e difetti la connessione qualificata, la retrodatazione non opera se, all’epoca dell’emissione della prima ordinanza, gli elementi posti a fondamento del successivo titolo cautelare non fossero ancora desumibili dagli atti. La nozione di anteriore desumibilità non coincide con la mera conoscibilità storica dei fatti, ma richiede una condizione di conoscenza che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, tale da fondare una nuova richiesta cautelare. La relativa valutazione costituisce quaestio facti, sindacabile in cassazione nei soli limiti della logicità e coerenza della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di due ordinanze cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale. La prima, in data 12.11.2022, per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la seconda, in data 14.3.2024, per il reato di omicidio preterintenzionale, in relazione alla morte di un giovane caduto dal quarto piano di uno stabile.

Con ordinanza del 23.3.2024 il medesimo giudice aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo sussistente un rapporto di connessione qualificata tra i fatti. Su istanza del pubblico ministero, il tribunale del riesame, con ordinanza del 21.02.2025, aveva annullato quel provvedimento e ripristinato la custodia in carcere. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto della retrodatazione, qualificato come «riallineamento» tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, con slittamento all’indietro della data di esecuzione del titolo successivo fino a quella del titolo iniziale.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. U n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, e le precedenti Sez. U n. 14535 del 19/12/2006, Librato, e Sez. U n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia. Da tali arresti si desume che, quando le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi per fatti non avvinti da connessione qualificata, i termini della seconda decorrono dal giorno di esecuzione della prima solo se i procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria e la separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero.

Il giudice di legittimità sottolinea poi che la diversità delle autorità procedenti esclude di per sé la retrodatazione, salva l’effettiva sussistenza della connessione. Nel caso di specie i fatti — detenzione e spaccio di stupefacenti da un lato, omicidio preterintenzionale dall’altro — non risultano legati da alcuno dei vincoli di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., essendo esclusa l’ipotesi dei reati commessi in occasione di altri reati.

La Corte affronta quindi il profilo della anteriore desumibilità, chiarendo che essa non consiste nella mera conoscibilità storica delle evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi. Nel caso concreto il materiale disponibile all’8.11.2022 permetteva solo una congettura sul coinvolgimento del ricorrente nel decesso, come dimostrato dal rigetto della richiesta cautelare e dal successivo mutamento della qualificazione giuridica.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il tribunale del riesame non si era pronunciato sull’esistenza dei presupposti della retrodatazione, essendosi limitato a stigmatizzare la decisione del giudice per le indagini preliminari. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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