Ricettazione, possesso del bene e dolo eventuale (Cass. pen. Sez. VII n. 41264 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un bene provento di delitto, in assenza di attendibile giustificazione sull’origine della disponibilità, integra il dolo del delitto di ricettazione, configurabile anche nella forma eventuale, perché rivela la volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Tale accertamento non deroga ai principi sull’onere della prova né comprime le guarentigie difensive: è la struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere la verifica delle modalità acquisitive della res, senza imporre all’imputato di provare la provenienza del possesso, ma solo di offrire una spiegazione attendibile, con allegazione di elementi valutabili dal giudice secondo il libero convincimento. L’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. richiede che il danno sia di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile, da valutarsi in relazione al valore economico della cosa. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato e presuppone elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente era stato trovato alla guida di un ciclomotore provento di furto e non aveva fornito alcuna giustificazione attendibile in ordine a tale possesso. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30.01.2025, aveva confermato la condanna per ricettazione, escludendo la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen. e negando l’attenuante della speciale tenuità del danno e le attenuanti generiche. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su tutti i punti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione e chiedeva la riqualificazione del fatto in incauto acquisto. I giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato era stato trovato nella disponibilità del bene provento di furto e non aveva offerto alcuna spiegazione attendibile, sicché era provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo.

La Corte ritiene tali argomentazioni conformi ai consolidati principi di legittimità, richiamando Sez. 2 n. 41423 del 2010, Sez. 2 n. 29198 del 2010, Sez. 2 n. 50952 del 2013, Sez. 1 n. 13599 del 2012 e Sez. 2 n. 20193 del 2017: il possesso non giustificato di un bene provento di delitto integra il dolo, anche eventuale, della ricettazione.

Il passaggio centrale riguarda la natura di questo accertamento. Esso non costituisce deroga all’onere della prova né vulnus alle garanzie difensive: è la struttura stessa della fattispecie a richiedere la verifica delle modalità acquisitive della res (Sez. 2 n. 53017 del 2016). All’imputato non si chiede di provare la provenienza del possesso, ma solo di fornire una spiegazione attendibile, assolvendo un onere di allegazione di elementi valutabili dal giudice secondo il libero convincimento, come chiarito da Sez. U. n. 35535 del 2007.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte di appello escluso che il ciclomotore ricettato fosse di valore irrisorio, in conformità all’indirizzo secondo cui il danno deve essere di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno valorizzato l’assenza di elementi positivi e l’esistenza di due precedenti penali specifici, applicando correttamente il principio per cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato (Sez. 3 n. 44071 del 2014, Sez. 1 n. 39566 del 2017, Sez. 3 n. 24128 del 2021, Sez. 4 n. 32872 del 2022). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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