Recidiva e aumenti di pena: obbligo di motivazione concreta sui precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 31361 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aumenti di pena per recidiva, il giudice non può desumere la pericolosità del condannato dal mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici. Deve invece esaminare in concreto, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia operato come fattore criminogeno rispetto al reato. Il ricorso che, sul punto, ometta un adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata è inammissibile per non deducibilità del motivo in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.I.P. del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, di cui assumeva la carenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo non è deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non ha sviluppato alcun adeguato confronto critico con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La sentenza di appello è stata valutata come lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e dunque sottratta al sindacato di legittimità. Il percorso argomentativo dei giudici di merito si è conformato ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena a carico del condannato.

In particolare, la Corte di appello non si è limitata a dedurre la pericolosità del soggetto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti, ma ha esaminato in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procedeva e le precedenti condanne. Ha verificato se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e avesse influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato.

Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. III n. 33299 del 16.11.2016, Del Chicca, Rv. 270419-01 e, in termini conformi, Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010, Calibè, Rv. 247838-01. All’inammissibilità del ricorso sono seguite, per legge, la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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