Pena illegittima per diminuente abbreviato errata non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 7765 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per il rito abbreviato in relazione a un reato contravvenzionale integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, allorché la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali. Ne consegue che la relativa questione, ove non sia stata specificamente devoluta al giudice dell’appello, è inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di censura deducibile e non proposta con i motivi di gravame. La diminuente per il rito abbreviato, pur avendo natura processuale e premiale, produce riflessi sostanziali sul trattamento penale di favore, con la conseguente applicazione retroattiva delle modifiche normative più favorevoli all’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, condannandolo alla pena di due mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda, con la riduzione per il rito.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per non avere la Corte territoriale emendato l’errore del primo giudice, che aveva applicato la diminuente del rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, come previsto per le contravvenzioni dopo la modifica dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. a opera della legge n. 103/2017. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del motivo, non essendo stato dedotto in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della diminuente per il rito abbreviato. Richiamando il costante orientamento della Suprema Corte, ne afferma la natura processuale, trattandosi di un trattamento premiale collegato a una scelta processuale dell’imputato volta a ridurre i tempi del giudizio. Al tempo stesso, ne riconosce gli indubbi riflessi sostanziali, perché la diminuente incide su un trattamento penale di favore.

Su questo punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 7707 del 31.05.1991 e le Sezioni Unite n. 2977 del 06.03.1992, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto l’art. 442 cod. proc. pen., nella parte in cui concorre a determinare la pena irrogabile, norma di diritto sostanziale e non processuale, con conseguente applicazione retroattiva delle modifiche più favorevoli all’imputato.

Nel caso concreto, la legge n. 103/2017 ha differenziato l’entità della riduzione premiale a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, prevedendo per quest’ultima la riduzione della metà della pena. Il giudice di primo grado, invece, aveva diminuito la pena base di un terzo, pervenendo alla pena poi confermata in appello.

Il principio decisivo è però quello consacrato dalle Sezioni Unite n. 47182 del 31.03.2022, dep. 13.12.2022, Savini: qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione della misura della diminuente per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale. In tale evenienza la questione, non dedotta con i motivi di appello, è preclusa ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte verifica che con l’atto di appello il punto concernente l’errata misura della riduzione non era stato devoluto alla Corte territoriale. Si trattava, peraltro, di censura pienamente deducibile, poiché la sentenza di primo grado era intervenuta il 17 maggio 2023, ben dopo la modifica dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103. Il secondo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena, è estraneo al punto della diminuente premiale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 1 del 19.01.2000, Tuzzolino. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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