Lieve entità nello spaccio richiede valutazione complessiva degli elementi (Cass. pen. Sez. VII n. 31605 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti sia l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia l’oggetto materiale del reato (qualità e quantità della sostanza stupefacente). Il giudice deve escludere l’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 deve costituire l’approdo di tale valutazione e il percorso argomentativo deve riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della eventuale prevalenza attribuita ad alcuni soltanto di essi.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della quale assumeva la ricorrenza dei presupposti applicativi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il riconoscimento della lieve entità esige un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione della lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. VI n. 1428 del 19.12.2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01).
Il giudice è quindi tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato, dovendo escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità (Sez. VI n. 39977 del 19.09.2013, Tayb, Rv. 256610-01).
La Corte precisa che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti per stabilirne l’entità alla luce dei criteri normativizzati. Tale percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione: il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Nel caso di specie la Corte territoriale, valutando correttamente i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al diniego del riconoscimento della lieve entità. Sono stati posti in rilievo aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta, negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi ritenuti di rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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