Vendita simulata e bancarotta: integra la dissimulazione ex art. 216 legge fall. (Cass. pen. Sez. V n. 31694 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la legge fallimentare non attribuisce alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall’art. 216, comma 1, n. 1), legge fall., natura di fatti autonomi, ma le considera fattispecie equivalenti, quali modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato. Ne deriva che l’inquadramento del fatto in una delle suddette figure è irrilevante ai fini del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, quando la contestazione esponga la descrizione, sia pure sommaria, del comportamento ascritto. Integra pertanto la condotta di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più propri beni che continuano ad appartenergli, celando una situazione giuridica che ne consentirebbe l’assoggettamento all’azione esecutiva concorsuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha ritenuto l’amministratore unico di una società poi dichiarata fallita responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riguardo alla vendita simulata di taluni immobili sociali, assolvendolo dai restanti reati.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata fuoriuscita dei beni dal patrimonio societario a seguito dell’accoglimento dell’azione di simulazione assoluta; l’insussistenza dell’elemento psicologico; la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, pur correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. Il nodo giuridico centrale riguarda il rapporto tra l’accertata simulazione assoluta della vendita e la configurabilità del reato. La simulazione assoluta si caratterizza per il fatto che le parti non vogliono costituire alcun rapporto contrattuale, sicché l’atto resta senza effetti e il bene non fuoriesce dal patrimonio dell’alienante.
Tale rilievo non esclude però l’integrazione del reato. La condotta posta in essere rientra nell’ipotesi della dissimulazione espressamente incriminata dall’art. 216, comma 1, n. 1), legge fall. La Corte chiarisce che la norma configura un unico reato a fattispecie alternativa, con modalità di esecuzione fungibili, richiamando Sez. 5, n. 4551 del 02/12/2010, dep. 2011, e Sez. Un., n. 21039 del 27/01/2011. Ne segue che l’inquadramento del fatto in una delle figure menzionate è irrilevante sul piano del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, quando la contestazione descriva, sia pure sommariamente, il comportamento ascritto, come affermato da Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010 e da Sez. 5, n. 44889 del 10/10/2023.
Nel caso concreto, la vendita simulata ha concretizzato la dissimulazione e, in definitiva, l’occultamento dei beni, essendo volta a far risultare che gli stessi non facessero più parte del patrimonio sociale. La Corte richiama il principio secondo cui integra l’occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più propri beni che continuano ad appartenergli, celando una situazione giuridica che ne consentirebbe l’assoggettamento all’azione esecutiva concorsuale (Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016; Sez. 5, n. 46921 del 15/11/2007).
Quanto all’elemento soggettivo, è la stessa struttura dell’operazione a manifestare la volontà di sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia dei creditori. L’accertata simulazione, con l’assenza di reale efficacia traslativa, rende irrilevanti le considerazioni sulla liquidità che la vendita avrebbe portato nelle casse sociali, trattandosi di operazione fittizia. Cadono così anche le censure sulla configurabilità del delitto tentato: la stipulazione del contratto simulato ha già determinato la consumazione della condotta sanzionata.
Nota della Redazione
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