Abitualità nell’associarsi a pregiudicati e condotta ripetuta nel tempo (Cass. pen. Sez. VII n. 4895 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra la violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 la condotta di chi si associ abitualmente a soggetti pregiudicati, essendo sufficiente la ripetitività degli incontri, anche se collocati in un arco temporale ristretto, purché non fugaci. La valutazione dell’abitualità e della sua offensività è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita dalla Corte di legittimità, cui spetta il solo controllo dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso che riproponga il motivo d’appello già esaminato e respinto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catania del 10 giugno 2024, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per essersi accompagnato in tre occasioni a soggetti pregiudicati. La Corte territoriale ha respinto la tesi della non abitualità della condotta e dell’eventuale ignoranza, da parte dell’imputato, dei precedenti penali delle persone frequentate.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. La difesa sostiene che la condotta si sarebbe limitata a tre incontri occasionali, avvenuti in un brevissimo arco temporale, con conseguente assenza della necessaria offensività della condotta contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente, si legge nel provvedimento, si è limitato a riprodurre il contenuto del motivo di merito già proposto in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che quel motivo aveva esaminato e respinto con motivazione congrua e non illogica.
La Corte territoriale aveva valorizzato proprio la ripetitività degli incontri, avvenuti in un arco temporale breve ma in modo non fugace, con un episodio in cui l’imputato fu sorpreso su un’auto in compagnia di due soggetti pregiudicati. Tale ricostruzione, conforme ai principi espressi dalla Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, è stata ritenuta idonea a dimostrare l’abitualità ad associarsi con costoro.
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda l’assenza di palese illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ha chiesto alla Corte di legittimità una diversa valutazione circa la rilevanza penale e la gravità degli incontri, in contrasto con l’orientamento secondo cui il giudice di cassazione può verificare solo la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa lettura dei fatti (richiamate Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, e Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023).
Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 e in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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