Deposito lista testi tempestivo nel rito del giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 31695 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il deposito della lista dei testi deve avvenire almeno sette giorni prima dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Quando l’udienza originariamente fissata sia stata rinviata con provvedimento fuori udienza, il termine va calcolato con riferimento alla nuova data di comparizione. Il giudice che, sulla base di un erroneo presupposto di tardività del deposito, abbia respinto la richiesta di audizione del testimone è incorso in un errore di fatto, emendabile in sede di legittimità anche mediante l’accesso al fascicolo processuale, in ragione della natura della censura proposta. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il giudice di pace aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen., condannandolo alla pena di seicento euro di multa. Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto appello davanti al Tribunale, deducendo l’erroneità dell’affermazione di responsabilità, fondata su un ragionamento congetturale e su dichiarazioni contraddittorie della persona offesa, e la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta.
Il Tribunale, rilevato che la sentenza era inappellabile perché recante condanna alla sola pena pecuniaria, ha riqualificato l’atto come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il secondo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico, e lo ritiene fondato, con conseguente assorbimento del primo. Il giudice di pace aveva respinto la richiesta di audizione di un testimone sul rilievo che la lista dei testi non fosse mai stata depositata nei termini di legge, escludendo di poter supplire a tale omissione mediante l’audizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.
La Corte, in ragione della natura della censura proposta, accede direttamente al fascicolo processuale. Da tale consultazione risulta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la difesa dell’imputato aveva effettuato il deposito della lista testi, come comprovato dall’attestazione della Cancelleria.
Il deposito era tempestivo, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, che impone il deposito almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nel caso concreto l’udienza, originariamente fissata e poi rinviata con provvedimento fuori udienza, era stata spostata a una data successiva, sicché il deposito intervenuto nel frattempo era da considerarsi pienamente rispettoso del termine di legge.
Dalle considerazioni svolte discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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