Rapina impropria: immediatezza della violenza e nesso teleologico nella continuazione (Cass. pen. Sez. II n. 32244 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia rispetto alla sottrazione non va inteso in senso rigorosamente letterale, ma va posto in relazione allo scopo perseguito dall’agente di assicurarsi il possesso della cosa sottratta. Integra pertanto la fattispecie la condotta violenta posta in essere durante il percorso di allontanamento dal luogo del furto, quando sia finalizzata a evitare l’accertamento della sottrazione poco prima effettuata. In tema di reato continuato, le circostanze inerenti ai reati satellite, meno gravi, restano prive di efficacia sulla determinazione finale della pena, che si calcola tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti e attenuanti concorrenti nel reato più grave. È inammissibile il motivo di appello aspecifico, che non dia luogo ad alcun effetto devolutivo né a onere motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 febbraio 2025, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 3 giugno 2024, che aveva dichiarato la responsabilità del ricorrente per i delitti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, unificati dal vincolo della continuazione. Esclusa la recidiva contestata e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la diminuente del rito, era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione delle norme sulla rapina impropria, per mancanza del requisito di immediatezza tra sottrazione e violenza, e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato come l’imputato fosse stato fermato mentre opponeva resistenza allontanandosi dalla centrale elettrica da cui poco prima aveva sottratto il materiale rinvenuto nella propria autovettura. I militari, accertata la provenienza della refurtiva, avevano eseguito nell’immediatezza un sopralluogo notturno, appurando che ignoti vi si erano introdotti dopo aver tranciato le catene dei cancelli e forzato la porta di accesso al generatore.

Su questa base la Corte territoriale ha correttamente confermato la qualificazione della condotta come rapina impropria. Il requisito della immediatezza richiesto dalla norma non va inteso in senso rigorosamente letterale, ma in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta.

Nel caso concreto, la condotta violenta posta in essere durante il percorso di allontanamento era diretta a garantire il possesso della refurtiva e a evitare l’accertamento della sottrazione poco prima effettuata. Correttamente, dunque, la reazione violenta è stata ritenuta elemento integrante della fattispecie.

Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa motivazione sull’aggravante del nesso teleologico, la censura è manifestamente infondata. Il motivo di appello era aspecifico, non sorretto da argomentazioni critiche, e non ha prodotto alcun effetto devolutivo né onere motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione.

La Corte ha aggiunto che la doglianza difetta comunque di interesse: trattandosi di reati unificati per continuazione, la pena base è stata determinata sul reato più grave di rapina impropria, mentre l’aggravante del nesso teleologico, contestata in relazione al danneggiamento, non ha assunto concreta rilevanza sul trattamento sanzionatorio. In tema di reato continuato, le circostanze inerenti ai reati satellite restano prive di efficacia sulla determinazione finale della pena, da calcolare tenendo conto solo delle circostanze concorrenti nel reato più grave, come affermato da Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016. Nessuna doglianza è stata inoltre formulata sugli aumenti sanzionatori per i reati satellite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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