Aggravante mafiosa e detenzione d’arma nell’abitazione: basta il finalismo (Cass. pen. Sez. I n. 32514 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Il profilo oggettivo dell’aggravante, incentrato sull’avvalersi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen., richiede che la forza di intimidazione del vincolo associativo abbia in concreto agevolato la realizzazione del reato: non è sufficiente il mero collegamento degli autori con contesti di criminalità organizzata né la caratura mafiosa del fatto. Ne consegue che la detenzione di un’arma consumata nelle mura domestiche esclude l’integrazione del profilo oggettivo, ma non quella dell’elemento finalistico, che da solo basta a sostenere l’aggravante. In sede di legittimità non è consentita una nuova attribuzione di valore ai contenuti delle intercettazioni, salvo il travisamento della prova o la manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, in rito abbreviato, del reato di detenzione di un’arma comune da sparo, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. La prova era stata ricostruita attraverso la captazione di conversazioni intervenute in ore notturne presso l’abitazione di un altro soggetto, da cui i giudici di merito avevano desunto il compossesso dell’arma e la consapevolezza del finalismo di vantaggio del gruppo criminale di riferimento.
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna, rideterminando la pena. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’insussistenza del compossesso, l’erronea applicazione dell’aggravante e i vizi sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché introduce critiche di fatto. La Corte ribadisce che non è consentita in sede di legittimità una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti delle intercettazioni, salvo il travisamento della prova o la manifesta irragionevolezza della motivazione, richiamando Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015 e le conformi Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 e Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012. Il percorso del giudice di merito è ritenuto logico, valorizzando l’interesse manifestato dal ricorrente per il funzionamento dell’arma e la custodia affidatagli durante l’allontanamento del correo.
Il secondo motivo è infondato. La Corte riconosce che la critica difensiva è solo parzialmente fondata: l’aggravante presenta una duplice e autonoma direzione precettiva. Da un lato valorizza la particolare modalità commissiva, rappresentata dall’essersi avvalsi delle condizioni dell’art. 416 bis cod. pen., profilo di natura oggettiva; dall’altro incrementa la gravità della condotta commessa al fine di agevolare l’attività dell’associazione, profilo di natura soggettiva.
Quanto al primo profilo, la Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui non basta il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, occorrendo l’effettivo utilizzo del metodo mafioso, causalmente collegato alla consumazione del reato, con richiamo a Sez. I n. 37621 del 14.7.2023, Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, Sez. I n. 39836 del 19.4.2023 e Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007. Nel caso concreto la detenzione è avvenuta nelle mura domestiche, il che esclude che le condizioni associative abbiano inciso sulla commissione del reato.
Tale rilievo non conduce però all’accoglimento del ricorso, perché l’elemento finalistico integra da solo l’aggravante. I giudici di merito hanno spiegato la rilevanza strategica del possesso dell’arma in capo al compartecipe, finalismo che si comunica al ricorrente secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato nel testo come sentenza Chioccini del 2020: l’aggravante ha natura soggettiva e si estende al concorrente consapevole della finalità agevolatrice.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La recidiva è solo declamata e non incide in concreto sulla commisurazione, essendo previsto il solo aumento per l’aggravante, con esclusione di ogni interesse. Le censure sulla pena-base e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono generiche e non si confrontano con la motivazione, fondata sull’oggettiva gravità della condotta e sul giudizio negativo di personalità. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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