Contraffazione di patente estera e inammissibilità del ricorso per valutazioni di fatto (Cass. pen. n. 6625 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non opera qualora questi sia una persona particolarmente qualificata che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale, poiché l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, come l’uso di una patente falsa, evidenzi una grave pericolosità per l’imputato e per i terzi.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado e in appello alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., per la contraffazione di una patente di guida straniera. La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva escluso la grossolanità del falso e la sua innocuità, negando altresì il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pericolosità della condotta di guida senza abilitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato la tardività della memoria depositata dal difensore, essendo intervenuta a meno di quindici giorni dall’udienza, in violazione dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Nel merito, ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità del decreto di citazione per omesso avviso di conclusione delle indagini. La stessa ricorrente aveva infatti eccepito la nullità solo in appello, mentre la giurisprudenza di legittimità qualifica tale vizio come nullità a regime intermedio, eccepibile entro la deliberazione della sentenza di primo grado, richiamando Sez. 4, n. 42481 del 2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarre conclusioni diverse da quelle del giudice di merito, citando le Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e n. 12 del 2000. Ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e corretta, rilevando che la ricorrente non si era confrontata specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione. La Corte ha poi chiarito che il divieto di apprezzamenti personali del teste, di cui all’art. 194 cod. proc. pen., non opera per il testimone qualificato che riferisce su fatti direttamente percepiti, come nel caso di specie.
Sul terzo motivo, concernente il diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, condividendo la motivazione dei giudici di appello che avevano evidenziato come la guida senza abilitazione determini una grave pericolosità, ostativa al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 131-bis cod. pen. Infine, il quarto motivo, relativo alla qualificazione del falso come grossolano o innocuo, è stato dichiarato generico per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiamandosi al principio delle Sezioni Unite n. 12064 del 2023 in tema di contraffazione di patente estera.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 194 c.p.p. – Oggetto e limiti della testimonianza
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento