Legittimo impedimento del difensore e nullità del giudizio di appello (Cass. pen. Sez. III n. 32591 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che rigetta l’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato, senza esplicitare le ragioni del diniego e senza verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’istanza, fa cattivo governo dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e determina la nullità della trattazione del giudizio. In sede di valutazione dell’impedimento è onere del giudice accertare la tempestività della presentazione, l’essenzialità della presenza del difensore nei due giudizi, l’assenza di un codifensore, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale e la natura meramente dilatoria dell’istanza. La mancata esternazione di tali ragioni, in relazione sia all’istanza principale sia alla richiesta di differimento ad horas, vizia l’intero giudizio di gravame e impone l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di appello.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, nella qualità di amministratore di fatto di una società, per non avere presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015. La Corte di appello ha confermato la precedente decisione.
Avverso la sentenza di gravame la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: due di carattere processuale e due di merito, tra cui l’esclusione della particolare tenuità e la contestazione dell’esterovestizione societaria e del dolo specifico. Il ricorso giunge in Cassazione per la dedotta violazione delle norme sul legittimo impedimento del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente i motivi processuali. Il motivo relativo alla celebrazione del processo di primo grado, nel quale si eccepisce che il Tribunale ha definito il giudizio “allo stato degli atti” senza aprire il dibattimento, è dichiarato inammissibile. Il vizio prospettato, ove verificatosi alla presenza delle parti, integra una nullità a regime intermedio, deducibile a pena di decadenza entro la fase della discussione in cui le parti rassegnano le conclusioni, come già affermato dalla Sez. III n. 29649 del 2018. Nel caso di specie la difesa non ha rispettato tale tempestività, essendosi limitata a richiamare la memoria ex art. 129 cod. proc. pen., con conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
È invece fondato il motivo riguardante la regolarità del giudizio di appello. La difesa aveva ricevuto la citazione per il giudizio di gravame e, con due distinte istanze, aveva chiesto la trattazione orale e il differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale in altro distretto, segnalato con largo anticipo. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza “per insussistenza delle motivazioni”, senza esternare l’esame dei requisiti richiesti.
Il Collegio richiama l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il differimento dell’udienza quando l’assenza del difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato. Sulla scorta della Sez. III n. 23764 del 2017, precisa che il giudice deve verificare la tempestività dell’istanza, la rappresentazione dell’essenzialità della presenza del difensore nelle due sedi, l’assenza di un codifensore, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale e la natura dilatoria del rinvio.
La Corte di appello si è sottratta a tale onere, limitandosi a sostenere la insussistenza delle motivazioni dell’impedimento, pur avendo dato atto della concomitanza dell’impegno in altro Ufficio giudiziario a considerevole distanza. Anche la richiesta di differimento ad horas non risulta motivata con ordinanza riportata a verbale, malgrado la Corte si fosse ritirata in camera di consiglio.
Non costituisce ostacolo la presenza di un sostituto processuale, indicato al solo fine di insistere sulla legittimità dell’impedimento. La mancata indicazione delle ragioni del duplice diniego rende viziata l’intera trattazione del gravame e la sentenza impugnata, che è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il nuovo giudizio. Restano assorbiti i motivi di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.