Operazione soggettivamente inesistente: necessaria alterità tra emittente e soggetto erogante (Cass. pen. n. 17126/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la nozione di operazione soggettivamente inesistente presuppone che l’alterità soggettiva riguardi il soggetto che ha effettivamente erogato la prestazione oggetto di imposizione fiscale rispetto a quello indicato nella fattura, non potendo tale diversità essere concepita all’interno di uno stesso soggetto giuridico caratterizzato dalla presenza di un prestanome e di un amministratore di fatto.
Il delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti si configura esclusivamente in caso di fatturazione che presenta una diversità tra uno o entrambi i soggetti indicati nel documento e coloro che hanno posto in essere l’operazione oggetto di imposizione fiscale; assume rilievo penale la sola identità individuale del soggetto e non le diverse qualifiche, qualità o altri elementi che connotano il soggetto dell’operazione inesistente.
La presenza di un amministratore di fatto che gestisce le risorse della ditta individuale intestata a un prestanome e che agisce non nell’interesse della ditta bensì nel proprio interesse, ma all’interno della medesima entità giuridica, non integra la necessaria alterità soggettiva posta a fondamento del delitto, in quanto l’operazione commerciale, se realmente intercorsa tra i soggetti che risultano l’effettivo committente e il cessionario, è al di fuori della fattispecie criminosa, potendo eventualmente ravvisarsi le diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Fatto
Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Verbania dal reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), per avere emesso, quale amministratore di fatto e titolare effettivo di una ditta individuale intestata alla cognata (prestanome), 46 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il Tribunale aveva escluso la diversità soggettiva tra il soggetto emittente le fatture (la ditta intestata alla cognata) e il soggetto che aveva eseguito le operazioni commerciali descritte nelle fatture (attività di sponsorizzazione di piloti di rally), ritenendo che tale alterità non potesse essere concepita all’interno di uno stesso soggetto giuridico, caratterizzato dalla presenza di un prestanome e di un amministratore di fatto.
La Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava il ricorrente alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, configurando l’inesistenza soggettiva delle fatture sulla base della contrapposizione tra la ditta individuale quale soggetto emittente le fatture e il ricorrente, definito come il reale amministratore delle risorse della ditta, che agiva non nell’interesse di quest’ultima bensì nel proprio interesse. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Ha preliminarmente richiamato la definizione di “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000, precisando che il reato è configurabile sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva (operazione mai posta in essere) sia nell’ipotesi di inesistenza soggettiva (operazione avvenuta tra soggetti diversi da quelli indicati). Ha quindi chiarito che l’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti presuppone l’alterità soggettiva tra il soggetto che ha effettivamente erogato la prestazione e quello indicato nella fattura, e che assume rilievo penale la sola identità individuale del soggetto, non le diverse qualifiche o qualità che lo connotano.
La Corte ha rilevato che il Tribunale di Verbania aveva correttamente escluso la diversità soggettiva, coerentemente con l’impostazione accusatoria che attribuiva alla cognata il ruolo di prestanome e al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della medesima ditta individuale. La Corte d’appello, invece, nel condannare il ricorrente, aveva contrapposto la ditta individuale (soggetto emittente) al ricorrente (definito come reale amministratore che agiva nel proprio interesse), senza tuttavia chiarire come tale costruzione fosse compatibile, da un lato, con l’impostazione accusatoria che descrive l’imputato come amministratore di fatto della ditta individuale, e, dall’altro, con gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata, che presuppongono una diversità soggettiva tra il soggetto che emette le fatture e il soggetto che eroga le prestazioni oggetto di imposizione fiscale.
La Corte ha osservato che, se l’operazione commerciale è realmente intercorsa tra i soggetti che risultano l’effettivo committente della merce o del servizio e il cessionario degli stessi, e il primo ha effettuato il pagamento ad essi relativo, si è al di fuori della fattispecie criminosa della emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, potendo eventualmente ravvisarsi nei confronti dell’utilizzatore della fattura, allorché si accerti la non inerenza della stessa, le diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per un nuovo esame, al fine di verificare se sussista o meno quella necessaria alterità soggettiva che è posta a fondamento del delitto contestato.
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