Prescrizione e applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 32592 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità, allorché dal ricorso emerga la possibile estinzione del reato per prescrizione, deve esaminare prioritariamente tale profilo e dichiarare la causa estintiva anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., applicabile in ogni stato e grado del processo. Il temperamento di cui al secondo comma di tale disposizione, che impone l’esame di profili assolutori più favorevoli, opera solo se la relativa fondatezza emerga ictu oculi da una mera attività di constatazione. Ai fini del regime prescrizionale rileva il momento di commissione del reato: al delitto di omesso versamento Iva di cui all’art. 10-ter dlgs n. 74 del 2000 non si applica il differimento dei termini previsto dall’art. 17, comma 1-bis, dlgs n. 74 del 2000, riferibile ai soli delitti di cui agli articoli da 2 a 10, né il regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato, legale rappresentante di una società cooperativa agricola, per il reato di omesso versamento periodico dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2015, nonché dell’imposta risultante dalla dichiarazione, entro il termine ultimo previsto per l’adempimento.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancata rilevazione dell’intervenuta prescrizione e la violazione di legge con vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sulla prescrizione. L’art. 129 cod. proc. pen., applicabile in ogni stato e grado e quindi anche in legittimità, impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato allorché la ritenga sussistente.
Il temperamento del secondo comma impone l’esame di altri profili, potenzialmente assolutori, solo se la loro fondatezza emerga con evidenza dagli atti. La Corte richiama il principio per cui tale applicazione presuppone che l’ipotesi più favorevole risulti ictu oculi da una mera constatazione, non da un giudizio critico, evocando Sez. VI n. 33030 del 28.07.2023. Nel caso concreto l’ipotesi non ricorre, perché il ricorrente ha affidato le doglianze sulla responsabilità a un motivo articolato.
Passando al merito, la Corte individua il dies commissi delicti al 27 dicembre 2016. A tale data non è applicabile né il regime prescrizionale vigente né quello introdotto dalla legge n. 103 del 2017, poiché la novella opera per i reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Irrilevante è che il reato sia stato “accertato” in data 22 agosto 2017.
Il Collegio esclude poi l’applicabilità del differimento dei termini di cui all’art. 17, comma 1-bis, dlgs n. 74 del 2000, che riguarda solo i delitti degli articoli da 2 a 10 e non l’art. 10-ter. Trattandosi di delitto con pena detentiva contenuta, nel massimo, nei sei anni, il termine ordinario di prescrizione è di sei anni, prolungabile di un quarto per le cause di interruzione, ma non oltre l’ipotesi semplice. Il termine è quindi pari a sette anni e sei mesi.
Non risultando fattori di sospensione, il termine è spirato il 27 giugno 2024, anteriormente alla sentenza di appello. La Corte osserva, per scrupolo, che identica conclusione si raggiungerebbe sommando il periodo di sospensione emergenziale da Covid-19. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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