Notte e minorata difesa integrano l’aggravante anche senza ulteriori circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 2889 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona. È tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una specifica motivazione tanto quando la affermi quanto quando la escluda, ma l’onere è assolto anche con argomentazione succinta, ove si dia conto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di tentativo di furto in abitazione aggravato. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna, con sentenza del 17 giugno 2024. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante dell’art. 61, n. 5, cod. pen., che a suo avviso non poteva essere integrata dalla sola commissione del fatto in ora notturna, e censurando altresì la motivazione sull’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 40275 del 15 luglio 2021, secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la minorata difesa anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona. Resta fermo il duplice requisito: la pubblica o privata difesa devono essere rimaste in concreto ostacolate, e non devono ricorrere circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare tale effetto.
La Corte territoriale aveva rilevato che il fatto era stato commesso alle tre di notte, nell’oscurità, in assenza di passaggio di persone e di circolazione stradale, confidando di non essere visto. Il ricorrente aveva appoggiato sul muro del palazzo una scala a pioli, arrampicandosi fino al balcone del terzo piano: manovra che di giorno sarebbe stata notata dai passanti e dai condomini. La motivazione è stata giudicata coerente e non illogica, rispettosa del principio di diritto richiamato.
Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano assolto in misura congrua ed esaustiva l’onere motivazionale, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 35738 del 27 maggio 2010 e a Sez. III n. 19170 del 17 dicembre 2014. I giudici di merito avevano valorizzato i tre precedenti per rapina e una condanna scontata dal dicembre 2016 al dicembre 2020, senza effetto dissuasivo, oltre all’ulteriore episodio di furto, indice di una chiara propensione a delinquere. La Corte ha ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, il dovere motivazionale è adempiuto anche con argomentazione succinta, ove si dia conto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale, come affermato da Sez. VI n. 56972 del 20 giugno 2018.
All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso