Ricorso straordinario per errore di fatto sulla qualificazione della persona offesa (Cass. pen. Sez. I n. 1310 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è rimedio di natura eccezionale, ammesso nei soli casi espressamente contemplati, perché deroga al principio di intangibilità del giudicato. L’errore di fatto revocatorio coincide con la svista o l’errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del proprio giudizio, purché tale inesatta cognizione abbia inciso sulla decisione. Esula dall’errore di fatto ogni profilo valutativo: il travisamento del fatto inteso come travisamento del significato non legittima il rimedio. Integra invece l’errore revocatorio l’inesatta percezione che abbia condotto a qualificare la persona offesa come parte civile, con conseguente condanna degli imputati alla rifusione delle spese in suo favore.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso una sentenza di legittimità che aveva rigettato i ricorsi degli imputati contro la decisione di appello, confermativa della declaratoria di prescrizione del reato. Al rigetto conseguiva la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile.

La doglianza censurava gli errori materiali e di fatto in cui la Corte di legittimità era incorsa nella lettura degli atti, con specifico riguardo all’indicazione delle richieste e della posizione processuale del soggetto qualificato come parte civile, nonché alla condanna alle spese in suo favore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ratio e dal tenore letterale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, e ricorda come l’intangibilità dei provvedimenti della Corte di cassazione resti cardine del sistema delle impugnazioni, pur non avendo più carattere assoluto. Le disposizioni sul ricorso straordinario non possono applicarsi oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di deroga al giudicato. Ne deriva che il rimedio non consente di sindacare pronunce diverse da quelle connotate da definitività.

Il collegio delinea poi i confini dell’errore di fatto: è tale la svista o l’errore di percezione in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio, connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione delle risultanze processuali. L’errore coincide con l’errore revocatorio, nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, e non è estensibile al travisamento valutativo né alla inesatta interpretazione delle risultanze. Non può pertanto dedursi, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell’errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, né prospettare che esso fosse astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Applicando tali principi, la Corte rileva la fondatezza dell’impugnazione. La sentenza impugnata aveva inquadrato erroneamente la persona offesa dal reato quale parte civile, con conseguente erroneità delle parti della motivazione e del dispositivo concernenti quel soggetto processuale e con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese.

La Corte dispone quindi la revoca della sentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, con la sostituzione e l’eliminazione delle parole contenute nei passaggi motivazionali indicati, così emendando la pronuncia nei punti riguardanti la posizione processuale della persona offesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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