Favoreggiamento dell’acquirente di stupefacenti e pene sostitutive senza richiesta (Cass. pen. Sez. VI n. 32843 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di rendere alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, non essendo la reticenza scriminata dal timore di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello esamina la possibilità della loro applicazione ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 solo in presenza di una specifica richiesta dell’imputato, da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione, non rientrando il relativo potere tra quelli officiosi del giudice. Tale onere permane anche quando l’appello sia proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria. Il divieto di cumulo tra sospensione condizionale e pena sostitutiva, introdotto dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Salerno fondata sulla causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., ha condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale, con applicazione della sospensione condizionale della pena e non menzione. Il pubblico ministero aveva proposto appello avverso l’assoluzione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 384 cod. pen. con travisamento degli esiti istruttori e la mancata sostituzione della pena detentiva con una misura sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i motivi.
Il primo motivo è generico. La difesa non aveva richiesto né sollecitato la rinnovazione istruttoria davanti al giudice di merito e il ricorso non indica quale fosse l’oggetto dell’eventuale integrazione probatoria. La sentenza impugnata ha dato conto, con argomenti completi e coerenti, della completezza del materiale probatorio, valorizzando in modo sincronico tutti gli elementi acquisiti, compresi quelli non valutati dal Tribunale. La riforma della sentenza assolutoria non è dipesa da un diverso giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni, ma dalla complessiva rivalutazione delle risultanze. Non viene quindi in rilievo l’obbligo di rinnovazione desumibile dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., letto alla luce di Sez. U n. 27620 del 28.04.2016 e Sez. U n. 12602 del 17.12.2015.
Il secondo motivo è aspecifico. Il giudice di merito ha richiamato il verbale dell’esame dibattimentale dell’operante, dal quale emerge che l’imputato aveva compreso, dal tenore delle domande, di essere stato visto dalla polizia giudiziaria al momento dell’acquisto. A fronte di questo preciso richiamo, il ricorso si limita a denunciare il travisamento probatorio senza indicare quali parti siano state macroscopicamente modificate. La Corte conferma il principio della configurabilità del favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire informazioni sui cedenti, già affermato da Sez. U n. 21832 del 05.06.2007 e da Sez. VI n. 12934 dell’11.03.2015. Nella specie è emerso che la reticenza non era condizionata dal timore di sanzioni amministrative, non avendo l’imputato mai contestato l’acquisto della droga per uso personale.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il fatto risale a epoca anteriore alla riforma Cartabia e la sentenza impugnata ha concesso la sospensione condizionale. Il divieto di applicare le pene sostitutive in caso di sospensione condizionale, previsto dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981 introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, non si estende ai fatti anteriori, secondo Sez. IV n. 45583 del 03.12.2024. Dagli atti non risulta che il ricorrente abbia mai formulato alcuna richiesta di sostituzione in appello: la Corte dà continuità a Sez. VI n. 25199 del 04.04.2025 e a Sez. U n. 12872 del 19.01.2017, chiarendo che l’istanza, non necessariamente contenuta nell’atto di impugnazione o nei motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deve intervenire al più tardi nell’udienza di discussione. L’onere grava sull’imputato anche quando l’appello sia del pubblico ministero avverso una assoluzione, dovendosi considerare la possibile riforma.
Alla inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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