Inammissibile il ricorso senza critica specifica alle censure d’appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 14468 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non confutino, in fatto e in diritto, le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di gravame. La Corte di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella del giudice di merito, trattandosi di un’interferenza con il giudizio di fatto riservato al giudice di merito. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata per la prima volta in appello quando il primo giudizio pendeva alla data del 30.12.2022, dovendo la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 essere applicata in ragione del grado in cui era pendente il processo a tale data.

Il Fatto

Con sentenza del 27.5.2025 la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia del Tribunale di La Spezia che aveva dichiarato un detenuto responsabile del reato di cui all’art. 391-ter cod. pen., per aver detenuto, occultato sotto alcuni libri all’interno della propria cella, un telefono cellulare con cavo caricabatterie. L’imputato era stato condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e censurando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, che la Corte territoriale aveva ritenuto dovesse essere formulata in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui sono inammissibili i motivi che riproducono integralmente le censure appellate, senza una critica puntuale al provvedimento. La Corte evidenzia che le doglianze mirano a una diversa lettura del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha analiticamente ricostruito la condotta. Questa Corte non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella del giudice di merito.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ritiene la motivazione non manifestamente illogica: la condotta di introduzione di mezzi di comunicazione in carcere è stata ritenuta pericolosa, consentendo comunicazioni con l’esterno che devono essere regolamentate, valutazione ancor più fondata in presenza di un imputato recidivo.

In ordine alle attenuanti generiche, la Corte reputa la doglianza manifestamente infondata attesa la gravità della condotta. La pena base, pari al minimo edittale di un anno, era stata correttamente aumentata per la recidiva e ridotta per la diminuente del rito abbreviato.

Sulla richiesta di pene sostitutive, la Corte precisa che la richiesta formulata per la prima volta in appello è tardiva, dovendosi applicare la disciplina di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 al grado in cui il processo era pendente al 30.12.2022. La richiesta, inoltre, è stata presentata in termini generici, senza l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, risultando pertanto inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sostituzione, precisa la Corte, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ex art. 133 cod. pen., criterio già valido per le sanzioni sostitutive della legge n. 689/1981 e confermato per l’art. 20-bis cod. pen. dall’art. 58 della stessa legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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