Procedibilità d’ufficio per violenza privata commessa da più persone riunite (Cass. pen. Sez. VI n. 32844 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violenza privata, riqualificato dal giudice di appello, è procedibile d’ufficio quando il fatto sia connotato dalla circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 339 cod. pen., richiamata dall’art. 610, terzo comma, cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. L’aggravante richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, ed è sufficiente la semplice concorrenza di una pluralità di soggetti riuniti, anche se soltanto alcuni siano stati identificati. La circostanza deve essere oggetto di contestazione, ma è integrata dalla descrizione delle condotte contenuta nel capo di imputazione. Il giudice di legittimità, investito di una richiesta di questione di legittimità costituzionale su un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, non la solleva quando ne condivide l’orientamento, non sussistendo i presupposti dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i delitti di cui agli artt. 110 e 611 cod. pen. e agli artt. 110, 337 e 635, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna, riqualificando il fatto del capo a) come tentata violenza privata e ritenendolo procedibile d’ufficio perché commesso da più persone riunite.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge sulla procedibilità d’ufficio, l’insussistenza del danneggiamento della porta della caserma e l’erronea declaratoria di tardività dei motivi sull’art. 337 cod. pen., con conseguente esclusione della causa di non punibilità dell’art. 393-bis cod. pen. Con memoria è stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale di una questione sulla disciplina transitoria della sospensione della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per prima la procedibilità d’ufficio. L’art. 610, terzo comma, cod. pen., nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede il procedimento d’ufficio quando ricorra la circostanza di cui al secondo comma, cioè quando concorrano le condizioni dell’art. 339 cod. pen. Tra queste figura l’aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite.

Il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. V n. 7337 del 12.12.2018) secondo cui l’aggravante esige la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta. È sufficiente la concorrenza di una pluralità di soggetti, anche se solo alcuni identificati, perché dalla riunione deriva in sé la maggiore gravità dell’illecito, per la maggiore intimidazione e la minore possibilità di difesa. La circostanza deve essere nota alla vittima e sussistere al momento della violenza o minaccia. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che il fatto è stato oggetto di contestazione, poiché la descrizione del capo di imputazione indica la presenza di entrambi i soggetti sul luogo dei fatti.

Quanto al danneggiamento, la motivazione di appello è logica e immune da vizi: la porta della caserma ha subito una modificazione che ne ha diminuito in modo apprezzabile il valore, rendendo necessario un intervento ripristinatorio. Sul terzo motivo, la Corte osserva che le doglianze, pur ritenute tardive, sono state di fatto respinte nel merito: l’atto d’ufficio consisteva nel ristabilire l’ordine all’interno della caserma. Non emergono i presupposti dell’art. 393-bis cod. pen., che richiede un atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez. V n. 45245 del 25.10.2021).

Respingendo la richiesta di questione di legittimità costituzionale, la Corte rileva che l’esistenza di due opzioni interpretative si risolve con l’interpretazione costituzionalmente conforme e, se questa contrasti con un principio delle Sezioni Unite, con la rimessione alle stesse ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il Collegio condivide il principio di diritto di Sez. U. n. 20989 del 2024 sulla sospensione della prescrizione, non essendo configurabile l’artificioso frazionamento proposto dalla difesa, e richiama la giurisprudenza costituzionale sulla non assolutezza del principio di retroattività della norma più favorevole (Corte cost. n. 123 del 2025). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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