Confisca del denaro nel patteggiamento per droga illegittima senza prova del nesso (Cass. pen. Sez. VI n. 32873 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca non concordata dalle parti è impugnabile per cassazione per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., e nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quando si deduca l’illegalità della misura di sicurezza applicata. In relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti è illegittima la confisca del denaro trovato nella disponibilità dell’imputato se manca la prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e l’attività di cessione contestata, non potendo il denaro qualificarsi come strumento, prodotto, profitto o prezzo della mera detenzione. La somma può essere ablata solo ove ne ricorrano le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze applicava la pena su richiesta delle parti a un imputato per il reato di acquisto e detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il giudice disponeva anche la confisca della somma di danaro in sequestro, oltre alla confisca e distruzione della sostanza.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione sul punto: il giudice aveva ritenuto in via meramente presuntiva che il denaro fosse riconducibile all’attività di spaccio, senza prova del collegamento con il reato, e nessuna condotta di cessione era stata contestata. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo esame.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso. In via preliminare dichiara ammissibile l’impugnazione: l’illegalità della confisca non concordata rientra nell’ambito di impugnabilità delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Richiamando le Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile nei limiti di tale disposizione ove la misura sia stata oggetto dell’accordo, altrimenti essendo ricorribile per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.
La motivazione del giudice di merito è intrinsecamente contraddittoria. Il primo giudice non chiarisce quale tipo di confisca abbia disposto e non dimostra i presupposti di legge. Se il denaro è stato ritenuto profitto del reato ex art. 240 cod. pen., manca l’indicazione degli elementi dimostrativi del nesso di pertinenzialità, poiché la contestazione riguarda l’acquisto e la detenzione dello stupefacente e non la cessione. Se invece la confisca è stata disposta ex art. 240-bis cod. pen., manca in radice la motivazione sulla sproporzione tra il denaro e la condizione economica del ricorrente.
Secondo il costante orientamento di legittimità, per il reato di illecita detenzione ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 la confisca del denaro è possibile solo in presenza di un nesso di pertinenzialità con l’attività di cessione contestata. Non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti cessioni e sono destinate ad ulteriori acquisti, non qualificabili come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. VI n. 55852 del 17/10/2017).
La somma rinvenuta, anche se provento di spaccio, non sarebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre pregresse condotte. Difetta dunque il nesso pertinenziale e l’art. 240 cod. pen. consente l’ablazione del solo profitto del reato per cui vi è condanna. Non è applicabile neppure la confisca ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. IV n. 20130 del 19/04/2022). Il denaro può essere confiscato solo alle condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, condizioni che il giudice di merito dovrà verificare.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca della somma di danaro, con rinvio al Tribunale di Firenze, Sezione GIP, in diversa composizione soggettiva.
Nota della Redazione
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