Concorso omissivo dell’amministratore senza delega e del sindaco nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. V n. 11738 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’amministratore privo di delega e il componente del collegio sindacale rispondono del reato degli amministratori operativi a titolo di concorso omissivo improprio, ex art. 40, comma 2, cod. pen., solo quando il giudice di merito accerti, con rigoroso giudizio controfattuale, che il doveroso esercizio dei poteri-doveri di informazione e di controllo avrebbe impedito la commissione dell’atto distrattivo. L’obbligo di agire informato dell’amministratore non delegato, desumibile dagli artt. 2381 e 2392 cod. civ., e il potere-dovere di vigilanza dei sindaci sull’andamento della gestione, ex art. 2403 cod. civ., non integrano una posizione di garanzia illimitata né una forma di responsabilità oggettiva. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo eventuale, desumibile da segnali di allarme inequivocabili e dalla consapevole assunzione del rischio. La consumazione del reato coincide con la dichiarazione di fallimento: la condotta del concorrente esterno, posta in essere dopo l’atto distrattivo dell’intraneus, rileva solo se sorretta da un accordo antecedente.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per più fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva commessi nell’ambito di una cooperativa agricola posta in liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarata insolvente. Le operazioni contestate hanno riguardato l’alienazione sottocosto dei beni strumentali e del patrimonio immobiliare della società a un socio della medesima compagine, il successivo trasferimento del complesso a una società neocostituita e la cessione finale delle quote, oltre all’azzeramento della cassa contanti mediante la contabilizzazione di un pagamento mai eseguito. Tra i condannati figurano un amministratore senza delega, un componente del collegio sindacale, soci e un prestanome.
Tutti hanno proposto ricorso per cassazione. Le difese hanno censurato, tra l’altro, la mancata risposta ai motivi nuovi di appello, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, l’insussistenza del contributo causale e del dolo, la configurabilità della bancarotta riparata e della ricettazione fallimentare, nonché la dosimetria della pena e la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del concorso omissivo degli organi di controllo. Quanto all’amministratore senza delega, il percorso argomentativo dei giudici di merito muove dal riscontro dell’omessa informativa all’assemblea sulla grave crisi finanziaria e dall’approvazione della delibera che ha avviato il meccanismo negoziale. La Suprema Corte richiama la disciplina societaria secondo cui l’art. 2381 cod. civ. impone a ciascun consigliere l’obbligo di agire informato, mentre il novellato art. 2392 cod. civ. circoscrive la responsabilità degli amministratori privi di deleghe alle attribuzioni loro proprie, escludendo un generale obbligo di vigilanza trasmodante in responsabilità oggettiva.
Ne deriva che la posizione di garanzia del consigliere non operativo si configura solo in presenza della conoscenza, o della possibilità di conoscenza, di elementi idonei a sollecitare il suo intervento secondo la diligenza richiesta. Compiuto il giudizio controfattuale, il giudice di merito deve verificare se, compiute le doverose attività di intervento, le condotte degli amministratori delegati si sarebbero ugualmente realizzate. La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha invece tenuto conto solo in modo implicito di tale passaggio, pur valorizzando la piena consapevolezza della ricorrente, socia e componente del consiglio di amministrazione, dell’illegittimità dei trasferimenti.
Analogo ragionamento vale per il sindaco. La Corte conferma l’indirizzo per cui l’obbligo di vigilanza del collegio sindacale non si limita al mero controllo contabile, ma si estende al contenuto della gestione, a tutela anche dei creditori sociali. I giudici di merito hanno spiegato il nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci e gli atti distrattivi, rilevando che questi ultimi non si sarebbero verificati se i controlli fossero stati adempiuti. Tuttavia, anche per il sindaco emerge un’omissione argomentativa con riguardo all’azzeramento della cassa contanti.
Su quest’ultimo punto la Corte distingue nettamente: lo svuotamento della cassa è avvenuto nel dicembre 2004, quando la società era già nelle mani del liquidatore ed entrambi i ricorrenti avevano cessato le rispettive cariche da tempo, e non è collegato alla delibera consiliare del gennaio 2003. Si tratta di una autonoma e distinta condotta di bancarotta. Pertanto, per questa parte, la sentenza è annullata con rinvio.
La Corte affronta poi la posizione dei concorrenti non qualificati. La consumazione del delitto coincide con la dichiarazione di fallimento, ma il comportamento del terzo postumo alla distrazione anteriore al fallimento non integra da solo una condotta concorsuale, salvo che risulti un accordo intervenuto con l’intraneus in momento antecedente. Non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza della valenza depauperativa dell’operazione. Il prestanome è invece assolto in sede di legittimità per carenza di motivazione sulla sua consapevole adesione ab initio al progetto fraudolento. Sono invece rigettati i ricorsi degli altri imputati, confermando la qualificazione in termini di concorso in bancarotta fraudolenta e non di ricettazione fallimentare, ed esclusa la bancarotta riparata per difetto di prova sull’effettivo accollo dei debiti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2381 c.c. – Presidente
- Art. 2392 c.c. – Responsabilità verso la società
- Art. 2403 c.c. – Controllo contabile
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità