Revoca del giudicato più grave e continuazione esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 32887 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pluralità di giudicati relativi al medesimo fatto e alla medesima persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave. Qualora la sentenza con pena maggiore riguardi anche altri reati concorrenti, la revoca è parziale e la pena va rideterminata con operazione matematica, detraendo quanto necessario a eliminare l’effetto della violazione del divieto di bis in idem. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — e la prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo. Non basta la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, né un generico programma di attività delittuosa.

Il Fatto

Il condannato era stato giudicato due volte per il medesimo reato di guida senza patente, accertato in data 6 maggio 2019: con una prima sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 ottobre 2021 e con una seconda dell’11 ottobre 2023, che aveva affermato la responsabilità anche per ricettazione. Su istanza dell’interessato, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il bis in idem, revocando la prima sentenza e ordinando l’esecuzione della seconda, ritenuta più favorevole e comprensiva della prima.

Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta subordinata di continuazione tra i reati di guida senza patente reiterati nel biennio, la ricettazione e le contravvenzioni in materia di rifiuti, escludendo che tali condotte, distribuite su più anni, fossero riconducibili a un disegno criminoso unitario, ravvisandovi piuttosto una propensione a delinquere e uno stile di vita deviante. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., e lo ritiene fondato. Il giudice dell’esecuzione, in presenza di più giudicati sullo stesso fatto, avrebbe dovuto revocare la sentenza con la pena più elevata, non quella meno afflittiva. Il principio di riferimento è quello affermato da Sez. I n. 20015 del 15/02/2016, De, Rv. 267278: quando la sentenza più grave riguarda anche altri fatti concorrenti, la revoca è parziale e la pena va rideterminata mediante detrazione.

Nel caso concreto, la sentenza revocata aveva condannato per il solo reato di cui all’art. 116 d.lgs. n. 285/1992 alla pena di tre mesi; quella non revocata, invece, aveva inflitto una pena complessiva di dodici mesi, di cui otto per ricettazione e quattro — e non due, come erroneamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione — per il medesimo reato di guida senza patente. L’errore è dunque evidente, avendo il provvedimento revocato la sentenza con pena inferiore in pregiudizio del condannato.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso, è invece infondato. La Corte richiama Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 e Sez. I n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896: la continuazione esige una verifica concreta degli indicatori di unitarietà e la prova di una ideazione anticipata, non essendo sufficiente la semplice inclinazione a reiterare illeciti della stessa specie né un programma generico di attività delittuosa.

Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti. La parziale omogeneità degli addebiti si scontra con l’ampio arco temporale di commissione degli illeciti, distribuiti dal 2019 al 2022. La reiterazione di condotte analoghe e il persistere in uno stile di vita deviante non integrano la volizione unitaria anticipata richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., ma plurime e reiterate determinazioni criminose, incompatibili con un trattamento sanzionatorio più mite. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio limitatamente alla revoca disposta, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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