Remissione di querela in Cassazione prevale sull’inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 32888 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità. Il giudice di legittimità è tenuto a rilevarla e dichiararla d’ufficio, con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Il principio di immediata applicabilità della causa estintiva assorbe e preclude l’esame di tutte le censure proposte.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto di un procedimento per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen. La persona sottoposta a indagine ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza funzionale del giudice veneziano e vizi di motivazione.
Nelle more del giudizio di legittimità la persona offesa ha rimesso la querela, con accettazione della persona sottoposta a indagine. Il difensore ha quindi chiesto che la Corte dichiarasse non doversi procedere per estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile per cassazione per violazione di legge in forza dell’art. 111, settimo comma, Cost.
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 38954 del 30.05.2019, che ha riconosciuto a tale provvedimento carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo, essendo iscritto nel casellario giudiziale. Condizione ulteriore di ammissibilità è la previa proposizione dell’opposizione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella specie intervenuta.
Superato il vaglio di ammissibilità, la Corte rileva che l’esame dei motivi è precluso dall’intervenuta estinzione del reato. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è procedibile a querela e questa è stata rimessa con accettazione rituale.
Sul punto il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità: la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e accettata determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Vengono citate le Sezioni Unite n. 24246 del 25.02.2004 e, tra le conformi, Sez. IV n. 44594 del 11.11.2021 e Sez. VI n. 1606 dell’11.11.2022.
Il principio di immediata applicabilità della causa estintiva assorbe tutte le censure e ne preclude l’esame. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato senza rinvio per estinzione del reato.
Nota della Redazione
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