Guida in stato di ebbrezza e farmaci alcolici (Cass. pen. Sez. 7 n. 18348 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 non è escluso dalla circostanza che il conducente abbia assunto farmaci con elevata componente alcolica. L’onere di accertare la compatibilità dell’assunzione di tali sostanze con la circolazione stradale grava sul conducente, il quale deve verificarne preventivamente gli effetti. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputata è stata condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato in presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dall’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità. In particolare, ha sostenuto che la condanna non avrebbe considerato che la conducente aveva assunto medicinali antistress con elevata componente alcolica, circostanza che, a suo avviso, avrebbe inciso sull’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una duplice considerazione. In primo luogo, ha rilevato che i motivi proposti costituivano una mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado, senza apportare alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata. Tale atteggiamento, secondo il consolidato orientamento richiamato dai giudici di legittimità, rende le censure non specifiche e solo apparenti, inidonee ad assolvere la funzione tipica del ricorso.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che l’imputata non si era confrontata con la ratio decidendi della pronuncia di merito. La Corte territoriale, infatti, aveva accertato la responsabilità valutando gli effetti della volontaria assunzione del farmaco con elevata componente alcolica, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, in uno con gli altri elementi sintomatici dell’ebbrezza acquisiti al processo.
Sotto il profilo sostanziale, la Cassazione ha ricordato il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad alta componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità di tale assunzione con la circolazione stradale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui gli effetti dell’ingestione di alcol risultino prolungati nel tempo a causa dell’assunzione di altri farmaci.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata in considerazione dei profili di colpa nella comprensione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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