Confisca per equivalente e terzo estraneo al processo di cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 32928 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che non abbia preso parte al processo di cognizione e che sia interessato da un provvedimento di confisca per equivalente può tutelare la propria posizione sostanziale in executivis mediante incidente di esecuzione. Le eccezioni a lui riservate attengono esclusivamente alla propria effettiva titolarità o disponibilità del bene. Non gli è consentito contestare l’esistenza dei presupposti fondanti la misura, né la legittimità della confisca disposta all’esito di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., né il profilo della sproporzione della stessa. Tali doglianze, attenendo ai presupposti della misura, spettano ai soli imputati del processo di cognizione.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento penale per reati transnazionali, tra cui il commercio illecito di oro e metalli preziosi, il Procuratore della Repubblica disponeva il sequestro preventivo di beni immobili e di saldi attivi riferibili anche per interposta persona a numerose persone fisiche e società, poi convalidato dal G.I.P. Alcuni imputati definivano il processo mediante sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., con contestuale confisca per equivalente ex art. 11 legge n. 146 del 2006.

Due società, estranee al processo di cognizione e proprietarie formali di alcuni beni, proponevano incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca e la restituzione. Il giudice dell’esecuzione accoglieva in parte, respingendo però le istanze delle due ricorrenti, ritenute nella disponibilità degli imputati e prive di autonoma rilevanza. Avverso tale decisione le società ricorrevano per cassazione, deducendo l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a fondare la confisca, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 legge n. 146 del 2006 e il difetto di proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della confisca per equivalente ex art. 11 legge n. 146 del 2006: misura speciale, parametrata al prodotto, profitto o prezzo del reato, che colpisce una parte del patrimonio priva di collegamento pertinenziale con l’illecito e connotata da evidente carattere afflittivo, con rapporto consequenziale alla condanna.

Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26 settembre 2024, che ha escluso ogni solidarietà passiva tra i concorrenti e ha limitato la confisca a quanto concretamente conseguito da ciascuno, il Collegio individua il principio dirimente. Al terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia partecipato al processo di cognizione, è certamente consentito tutelare in executivis la sua posizione sostanziale mediante incidente di esecuzione.

Tale tutela, però, è circoscritta. Le eccezioni riservate al terzo attengono esclusivamente alla propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che gli sia consentito contestare i presupposti fondanti la misura. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità e, per affinità sistematica, la decisione delle Sezioni Unite dell’udienza del 27 marzo 2025 in tema di confisca di prevenzione.

Ne deriva che le censure delle società ricorrenti — relative alla possibilità di adottare la confisca all’esito di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e alla sproporzione della misura — sarebbero state esperibili dai soli imputati. Alle società era riservato far valere, in via esclusiva, l’appartenenza a sé di quanto oggetto di ablazione. Esse, invece, hanno contestato i presupposti stessi della misura, doglianza loro non spettante.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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