Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai soli motivi consentiti (Cass. pen. Sez. II n. 11923 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è proponibile dal Pubblico ministero e dall’imputato soltanto per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sono pertanto inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., i motivi che deducono la supposta esistenza di cause di proscioglimento, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o la determinazione della pena non sfociata in illegalità. In materia di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la loro applicazione presuppone una richiesta dell’imputato, che deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione; la rinuncia a renderla vincolante rispetto al patteggiamento rende la censura non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto, alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; dall’altro il vizio di motivazione quanto alla mancata conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e generici. Il percorso argomentativo muove dalla regola processuale dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che delimita tassativamente l’oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi che attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento, alla concessione in misura non adeguata delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ove questa non si traduca in una pena illegale. La censura relativa alla errata qualificazione giuridica del fatto, pur in astratto consentita, è stata ritenuta del tutto generica.
In ordine al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la loro applicazione presuppone una richiesta dell’imputato, che non deve necessariamente essere formulata con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. A sostegno vengono citate Sez. 2 n. 12991 del 01.03.2024 e, nel senso della mancata possibilità di applicazione d’ufficio, Sez. U n. 12872 del 19.01.2017.
Il controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, ha evidenziato che, sebbene la richiesta di pena sostitutiva fosse stata originariamente inserita nell’accordo, nel verbale dell’udienza di appello la difesa ha specificato che essa non costituiva condizione per il patteggiamento. Tale dichiarazione integra la volontà di non rendere vincolante l’applicazione della pena sostitutiva rispetto all’accoglimento del patteggiamento, con implicita rinuncia a dedurre alcunché in caso di mancato accoglimento. La censura è dunque non consentita in questa sede.
Nota della Redazione
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