Revoca sospensione condizionale: pene cumulate e limite dei due anni (Cass. pen. Sez. 1 n. 11243 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, la condanna per un delitto anteriormente commesso deve essere divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. L’anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato. La revoca del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. è subordinata al preventivo esame del fascicolo del processo in cui la sospensione è stata concessa per la seconda volta, al fine di verificare che la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.

Il Fatto

Il Pubblico ministero proponeva istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con diverse sentenze. Il Giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento, revocava il beneficio concesso con due sentenze di condanna, ma respingeva la richiesta con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023. Il Giudice riteneva che, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato, non fosse intervenuta alcuna condanna per delitto commesso successivamente.

Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo che la propria richiesta era riferita alla condanna della Corte di appello di Napoli e che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel non considerare i due motivi posti a fondamento dell’istanza: la revoca di diritto per intervenuta condanna per delitto anteriormente commesso e la revoca per concessione del beneficio in violazione del limite dei due anni di reclusione, dovendo le pene essere cumulate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando preliminarmente un equivoco in cui è incorso il Giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo ha, infatti, riferito la richiesta di revoca alla sentenza del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, mentre l’istanza del Pubblico ministero era formulata con riferimento alla successiva condanna della Corte di appello di Napoli del 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023.

Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la revoca di diritto della sospensione condizionale implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. L’anteriorità del reato va determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non a quella di commissione del reato.

Quanto alla revoca per concessione del beneficio in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., la Corte ha precisato che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo che le pene, cumulate, non superino i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Nel caso di specie, la pena di un anno e sei mesi di reclusione, cumulata a quella di otto mesi inflitta con precedente sentenza, supera il limite dei due anni, con la conseguenza che l’imputato non poteva beneficiare nuovamente della sospensione.

Tuttavia, la revoca del beneficio concesso contra legem è subordinata al preventivo esame del fascicolo del processo in cui la sospensione è stata concessa per la seconda volta. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice deve acquisire il fascicolo del giudizio per verificare che la causa ostativa risultasse dal certificato penale in atti.

L’ordinanza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame dell’istanza alla luce dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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