Pericolosità sociale retrodatabile se contestata e con contraddittorio (Cass. pen. Sez. V n. 32934 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il giudice può individuare in un momento anteriore a quello già accertato la pericolosità sociale, generica o qualificata, del proposto, purché il tema della perimetrazione temporale sia posto nella richiesta di applicazione della misura e gli elementi di fatto posti a fondamento della retrodatazione risultino agli atti e su di essi si sia realizzato un contraddittorio effettivo. Non è perciò violato il principio di correlazione tra richiesta e decisione, né il diritto di difesa, ove la retrodatazione sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e dibattuta in appello. La preclusione derivante dal giudicato di prevenzione opera rebus sic stantibus: non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata quando sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità e un giudizio di inadeguatezza delle misure già adottate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 01.04.2025, ha confermato il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettando l’appello del proposto e dei terzi interessati. Il proposto era già destinatario di una misura di prevenzione personale che aveva collocato l’inizio della sua pericolosità sociale qualificata nell’anno 1999, in relazione al ruolo di concorrente esterno in un sodalizio mafioso e alla costituzione di una società operante nel territorio di riferimento.
A seguito di una sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la Direzione investigativa antimafia e la Direzione distrettuale antimafia di Napoli avevano chiesto la misura di prevenzione patrimoniale e l’aggravamento di quella personale. Il tribunale, pur rigettando l’aggravamento, aveva retrodatato al 1996 il termine della pericolosità, statuizione confermata in appello. Da qui i ricorsi per cassazione, affidati a otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati unitariamente, riguardano la retrodatazione della pericolosità al 1996 e la dedotta violazione del vincolo di correlazione tra richiesta della Procura e decisione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio.
Il collegio afferma quindi il principio specifico: il giudice può individuare in un momento anteriore la pericolosità del proposto, a condizione che il tema della perimetrazione temporale sia posto nella richiesta di applicazione della misura e che su di esso si sia realizzato un contraddittorio effettivo. Nella fattispecie la richiesta di aggravamento aveva prospettato l’estensione del periodo di pericolosità, il tema era stato dibattuto e la retrodatazione era già avvenuta in primo grado. La Corte sottolinea la diversità ontologica tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, che giustifica forme differenziate di esercizio del diritto di difesa.
Quanto al giudicato di prevenzione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 18 del 03.07.1996, Simonelli e Sezioni Unite n. 600 del 29.10.2009, Galdieri: la preclusione opera rebus sic stantibus, poiché nuove fonti conoscitive non impiegate in precedenza consentono di rinnovare il giudizio. Gli elementi tratti dalle risultanze dei sequestri a carico di soggetti “soci” storici del proposto hanno permesso una valutazione più circostanziata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
Il quarto, sesto, settimo e ottavo motivo sono dichiarati inammissibili. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014, Repaci: le censure sulla ragionevolezza delle valutazioni di sproporzione, sul travisamento della prova e sulla confisca di un immobile si risolvono in contestazioni di merito. Il quinto motivo è rigettato nel merito: l’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel riferirsi al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, va inteso come reddito netto ed effettivo, al netto delle imposte e delle componenti solo figurative. I ricorsi sono quindi rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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