Omessa motivazione sull’istanza di sostituzione della pena detentiva breve (Cass. pen. Sez. VI n. 33837 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta del tutto di esaminare l’istanza, tempestivamente formulata con i motivi nuovi, di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 56-quater legge n. 689/1981 incorre in un vizio di motivazione che ne impone l’annullamento con rinvio. La nuova disciplina configura la pena pecuniaria sostitutiva come commisurabile entro l’ampio arco di un valore giornaliero e impone al giudice di valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, nonché di motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. La palese omissione su tale statuizione legittima il ricorso per cassazione e l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale, con sentenza del 10 ottobre 2022, per reati riuniti di resistenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, rispettivamente alla pena di 1 anno e di 7 mesi di reclusione. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 gennaio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado.
Il difensore comune ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche, sull’aumento per la continuazione e sull’omessa statuizione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, formulata con i motivi nuovi e del tutto ignorata dal giudice di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi. Quanto alla recidiva, la motivazione dei giudici di merito valorizza i numerosi precedenti degli imputati, anche della stessa indole, ed esclude l’occasionalità delle condotte, iscrivendo i nuovi reati in una linea di continuità con il pregresso percorso delinquenziale e traendone conferma della pericolosità e della perdurante inclinazione a delinquere.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto, a pena di illegittimità, delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato. Nel caso di specie il diniego è giustificato dall’assorbente gravità dei fatti e dalla negativa personalità degli imputati.
Anche il motivo sull’aumento per la continuazione è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo l’aumento congruo rispetto alla pluralità e gravità dei reati commessi in sequenza nei confronti di pubblici ufficiali.
E’ invece fondato il motivo sull’omessa motivazione in ordine all’istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, formulata ai sensi dell’art. 56-quater legge n. 689/1981 con i motivi nuovi depositati per l’udienza del 24 ottobre 2024 e mai esaminata dal giudice di appello. La Corte richiama Sez. 6 n. 25199 del 04.04.2025 e Sez. 2 n. 12991 del 01.03.2024. La palese omissione impone l’annullamento con rinvio, ma solo per il reato di resistenza contestato al primo imputato, non ancora prescritto. I reati di cui ai capi C) e D), contestati a entrambi, sono invece ormai prescritti, essendo maturato il termine massimo il 19 maggio 2025.
Nota della Redazione
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