Attenuanti generiche: diniego motivato da un solo elemento prevalente (Cass. pen. Sez. VII n. 33333 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche per richiamo, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Può quindi bastare anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole ovvero all’entità o alle modalità di esecuzione del reato, per sorreggere il diniego del beneficio. Il ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione nel merito è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18.12.2024, in riforma della decisione del Tribunale di Siracusa del 29.05.2018, aveva rideterminato la pena per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624-625 n. 4 cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe esaminato la sua posizione in modo carente, senza valorizzare il comportamento collaborativo consistito nella restituzione di parte della refurtiva.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ribadito che il giudizio sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione resta sottratta al sindacato di legittimità quando sia non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. 5 n. 43952 del 2017, ove si è ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Vengono poi citate Sez. 3 n. 28535 del 2014 e Sez. 6 n. 34364 del 2010, secondo cui il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli decisivi, con gli altri disattesi o superati.

La Corte aggiunge, sulla scorta di Sez. 2 n. 23903 del 2020 e Sez. 2 n. 3609 del 2011, che può essere sufficiente anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valorizzato l’allarmante profilo personologico dell’imputato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, evasione e stupefacenti, ed ha escluso valenza al comportamento collaborativo, essendo la refurtiva restituita solo parzialmente e in un momento in cui l’autore era già stato individuato. Tale motivazione, immune da vizi logico-giuridici, non è sindacabile in legittimità, perché il ricorso si risolve in una mera richiesta di rivalutazione nel merito.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in linea con Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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