Falso grossolano e reato impossibile nell’istanza di nulla osta al lavoro (Cass. pen. Sez. I n. 30352 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contraffazione o utilizzazione di documenti alterati finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, la grossolanità del falso, immediatamente percepibile ictu oculi, determina l’inidoneità assoluta dell’azione a conseguire l’evento dannoso e integra il reato impossibile. La punibilità non è condizionata all’accoglimento della domanda né alla sua accoglibilità in astratto, poiché la fattispecie richiede il dolo specifico del fine di determinare il rilascio del titolo. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che censuri una sola delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 dicembre 2024, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché il fatto non sussiste. Il giudice di merito rilevava che l’istanza di nulla osta era risultata irricevibile per mancanza della documentazione necessaria e presentava un falso grossolano, immediatamente percepibile: il modulo era compilato a mano e non mediante lo stampato predisposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, oltre a essere privo del visto di ingresso. Da ciò l’assoluta inidoneità dell’azione a conseguire l’evento dannoso e la concreta inoffensività della condotta.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, denunciando erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sosteneva che il falso grossolano integra il reato impossibile solo quando sia riconoscibile ictu oculi, e cioè attuato in modo da non poter ingannare nessuno; nel caso concreto, il documento non sarebbe stato di per sé riconoscibile come falso, ma solo in ragione dell’impossibilità di proseguire l’iter per l’assenza di altra documentazione.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della fattispecie: l’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 configura un reato di condotta e richiede, sul piano soggettivo, il dolo specifico del fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno. La punibilità non dipende dall’accoglimento della domanda né dalla sua accoglibilità in astratto.
Su questa premessa, la Corte ha verificato la tenuta della motivazione di assoluzione. Il giudice di merito aveva puntualmente rilevato che il modulo era stato compilato a mano e non attraverso lo stampato predisposto allo scopo: modalità di compilazione idonea a incidere significativamente sulla rilevabilità ictu oculi del falso e, dunque, sulla sua grossolanità. A tale ratio decidendi la motivazione ne aveva affiancata un’ulteriore, rappresentata dalla mancata allegazione del visto di ingresso e dalla conseguente incompletezza della documentazione.
La motivazione, quindi, è risultata composita e immune da vizi logici nel concludere per l’evidenza ictu oculi della grossolanità del falso. Su questo punto decisivo la sentenza di assoluzione non è stata attinta da specifica critica da parte del ricorrente.
La Corte ha richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si limiti a censurare una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, quando esse siano autonome e autosufficienti, come nella specie (Sez. V n. 2952 del 29.11.2019, non massimata; Sez. III, ord. n. 30021 del 14.07.2011). Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità senza condanna al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, in applicazione di Sez. Un. n. 3775 del 21.12.2017, dep. 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.