Mandato d’arresto europeo e sopravvenuto riconoscimento della condanna all’estero (Cass. pen. Sez. VI n. 33386 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, da parte dell’Autorità giudiziaria di altro Stato membro, della sentenza di condanna posta a base di un mandato d’arresto europeo costituisce un fatto sopravvenuto che impone al giudice della consegna di verificare il persistente interesse dello Stato di emissione all’esecuzione del mandato. Nel sistema delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI, il riconoscimento presuppone che la pena sia eseguibile nello Stato di esecuzione e non può comportare, inaudita altera parte, un’esecuzione solo parziale. Riconosciuta la sentenza e iniziata l’esecuzione, lo Stato di emissione perde la sovranità sull’esecuzione della pena, salvo limitate eccezioni. Ne deriva che la sentenza di consegna va annullata con rinvio quando il giudice di merito non abbia accertato la portata del riconoscimento e la permanenza dell’interesse dello Stato emittente.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia aveva disposto la consegna all’Autorità giudiziaria dei Paesi Bassi di un uomo destinatario di un mandato d’arresto europeo, esecutivo di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Amsterdam per traffico di sostanze stupefacenti.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha dedotto che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Francoforte aveva emesso ordinanza di riconoscimento della medesima sentenza di condanna, con conseguente sopravvenuta perdita di interesse alla consegna da parte dello Stato emittente. Gli altri motivi hanno denunciato la violazione del principio del bis in idem, del principio di specialità e dell’art. 39 d.lgs. n. 69 del 2005, per non avere la Corte territoriale disposto accertamenti sul procedimento di riconoscimento pendente in Germania.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione, riuniti i motivi, ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti allegati emerge in fatto che, successivamente alla pronuncia impugnata, il Tribunale di Francoforte sul Reno ha riconosciuto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Amsterdam, in relazione alla quale era stato emesso il mandato e disposta la consegna. Il riconoscimento è stato emesso su domanda del Ministero della Giustizia e della sicurezza olandese, che avrebbe chiesto il trasferimento dell’esecuzione della pena.

La Corte ha ricostruito il sistema esecutivo delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI, fondato sul consenso dello Stato di condanna all’esecuzione in altro Stato membro. È regola inderogabile, a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un’esecuzione diversa da quella concordata con lo strumento normativo europeo.

Presupposto fondamentale del riconoscimento è che la pena sia eseguibile nello Stato di esecuzione. Sono previsti limitati poteri di adattamento quanto a natura e durata della pena, funzionali a renderla compatibile ed eseguibile. Per evitare il rifiuto, la decisione-quadro prevede un meccanismo di consultazione tra Stato di emissione e Stato di esecuzione, in vista di un accordo sull’esecuzione parziale, la cui mancanza determina il ritiro del certificato.

Da tali disposizioni si evince che lo Stato di esecuzione, salvo il fisiologico adattamento, non può procedere a un riconoscimento che implichi un’esecuzione soltanto parziale della pena. Riconosciuta la sentenza e iniziata l’esecuzione, lo Stato di emissione perde la sovranità sull’esecuzione della pena, che diventa materia di stretta competenza dello Stato di esecuzione.

Su questa base il riconoscimento intervenuto in Germania assume rilevante valenza. Si tratta di un fatto sopravvenuto che impone di verificare il persistente interesse dello Stato di emissione all’esecuzione del mandato e, più in generale, della sentenza in ragione della quale il mandato è stato emesso. In particolare occorre accertare la esatta portata del riconoscimento, se e in che termini persista l’interesse dello Stato emittente e, in caso affermativo, le ragioni di tale residuo interesse. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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