Revoca rito abbreviato condizionato non abnorme se giudizio prosegue regolarmente (Cass. pen. Sez. VI n. 33517 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, né strutturalmente né funzionalmente, il provvedimento con cui il Giudice per l’udienza preliminare, dopo aver in precedenza ammesso il rito abbreviato condizionato a integrazione probatoria, rigetti motivatamente tale richiesta e disponga procedersi con il rito abbreviato semplice avanzato in via subordinata. L’atto costituisce espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, previa motivata valutazione dei presupposti di legge. L’abnormità non è configurabile quando non risulti impedito il compimento di ulteriori attività legittime e il giudizio di merito si sia svolto ritualmente.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 13 maggio 2025, a fronte della richiesta dell’imputato di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all’audizione di un coimputato, riteneva non necessaria l’integrazione probatoria, poiché le dichiarazioni di questi erano già in atti. Ammetteva quindi l’imputato al rito abbreviato semplice chiesto in via subordinata, previo rigetto della richiesta condizionata, ed emetteva sentenza di condanna.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento. Sosteneva che alla precedente udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice avesse in realtà accolto la richiesta di rito condizionato e che all’udienza del 13 maggio 2025, senza menzionare espressamente la revoca, avesse invitato le parti a formulare le richieste sui riti alternativi, respingendo quella condizionata e producendo così una indebita regressione del processo, con vulnus del diritto di difesa per essersi svolto il giudizio in forma contratta senza l’audizione ammessa.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, muovendo dalla nozione di abnormità elaborata dalle Sezioni Unite n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani. Un provvedimento è abnorme se, per la sua singolarità, si colloca fuori dal sistema della legge processuale — abnormità strutturale — oppure se, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo — abnormità funzionale.

Esaminando i verbali di udienza, la Corte ha ricostruito l’iter effettivo. All’udienza del 7 gennaio 2025, a fronte della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, il Giudice aveva ammesso i riti alternativi e rinviato all’udienza dell’11 marzo 2025 per la discussione di tutte le posizioni, previa escussione del coimputato. All’udienza del 13 maggio 2025 il Giudice ha invece rigettato motivatamente la richiesta di rito condizionato e, revocando di fatto il precedente provvedimento ammissivo, ha disposto procedersi con il rito abbreviato “secco” avanzato in via subordinata, pronunciando all’esito la condanna.

Su questa base la Corte ha escluso entrambe le ipotesi di abnormità. Ha osservato innanzitutto che non è verificabile alcuna stasi del giudizio. Né può sostenersi che il provvedimento, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale o si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, poiché l’atto del giudice si rivela espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, previa motivata valutazione dei presupposti di legge.

Ha poi richiamato il principio per cui, qualora non risulti impedito il compimento di ulteriori attività legittime — come nel caso di specie, in cui il giudizio di merito è stato ritualmente svolto — l’abnormità non può ritenersi configurata (Sez. 6, n. 47127 del 18/10/2023, Azrouri, Rv. 285530 -01). Ha infine rimarcato che è stata la stessa parte a reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, insistendo e concludendo nel merito all’esito del rito semplice, senza eccepire in udienza alcuna nullità del rito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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