Inammissibile motivo non dedotto in appello e rilettura dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 33565 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia un vizio non previamente dedotto come motivo di appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il thema decidendum del giudizio di legittimità è delimitato dalle censure effettivamente proposte nel gravame. Il motivo che si limita a riproporre le ragioni già esaminate e disattese dal giudice del merito è generico e, come tale, inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l’assenza di correlazione tra le argomentazioni dell’impugnazione e quelle della decisione impugnata. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, ove la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 03.03.2025, per un reato di appropriazione indebita. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che l’imputato non avrebbe realizzato l’interversione del possesso necessaria per l’integrazione del reato. Con il secondo ha contestato la motivazione sul giudizio di responsabilità, deducendo la mancata individuazione dell’autore principale. Con il terzo ha lamentato la carenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo. Con il quarto ha censurato l’intera valutazione del quadro probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente proposta come motivo di appello. Il testo dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. pone questa preclusione a pena di inammissibilità. Il dato emerge dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare se incompleto o inesatto.
Il secondo motivo è generico. Esso ripropone argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, senza apportare elementi di specificità. La Corte richiama l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dal quale deriva l’inammissibilità per mancanza di specificità. Questa si desume dall’assenza di correlazione tra le ragioni dell’impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata, che illustra come le dichiarazioni dell’originario coimputato abbiano trovato riscontro oggettivo di portata decisiva nel possesso dell’autovettura da parte del ricorrente.
Il terzo motivo tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, valorizzando il decisivo elemento di fatto consistente nel taglio dei cavi del sistema satellitare dell’autovettura. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Il quarto motivo è dichiarato oltremodo generico e indeterminato, perché volto a censurare l’intera valutazione del quadro probatorio senza specificare la censura dedotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.