Reato continuato e aggravante del danno: rileva il singolo episodio (Cass. pen. Sez. II n. 33655 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., la gravità del pregiudizio deve essere valutata con riguardo al danno cagionato da ciascuna singola condotta, e non al danno complessivamente prodotto dalle plurime violazioni unificate. L’art. 81 cod. pen. opera una unificazione solo quoad poenam e non incide sulla autonomia dei singoli reati rispetto agli altri istituti giuridici. Una pluralità di sottrazioni di contenuto esiguo, ancorché rivolte alla medesima persona offesa, non integra pertanto l’aggravante.
Il Fatto
La ricorrente, addetta al servizio di cassa di un supermercato, era stata dichiarata responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, del delitto continuato di appropriazione indebita aggravata, per essersi appropriata di somme di denaro di cui aveva il possesso in ragione delle proprie mansioni, mediante reiterati annullamenti di scontrini fiscali.
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, riducendo la pena e concedendo i benefici di legge, ma confermando le statuizioni civili. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e sul vizio di motivazione, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito, fondata sugli annullamenti sistematici degli scontrini, sulla disponibilità esclusiva della scheda abilitata e sul rinvenimento di una somma corrispondente all’ammanco in una specifica occasione.
Quanto alla lamentata assenza di accertamenti contabili, il Collegio ha osservato che, nel processo di appello celebrato con le forme del giudizio abbreviato, l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria va intesa come sollecitazione al giudice per l’esercizio del potere d’ufficio di assumere le prove assolutamente necessarie. La documentazione prodotta dalla persona offesa e allegata alla querela è, per effetto della scelta del rito, pienamente utilizzabile (Sez. I n. 44325 del 19.06.2013).
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte territoriale aveva parametrato l’aggravante al valore complessivo del danno prodotto dalle plurime sottrazioni. Il Collegio ha aderito all’orientamento maggioritario secondo cui, in caso di reato continuato, occorre fare riferimento al pregiudizio provocato dalla singola azione illecita, anche quando la persona offesa sia unica (Sez. V n. 20519 del 28.02.2024; Sez. II n. 51735 del 31.10.2023).
La scelta è giustificata dal tenore letterale dell’art. 61, n. 7), cod. pen., che richiama il singolo reato, e dalla ratio della continuazione, istituto volto ad agevolare l’imputato ed evitare il rigore del cumulo materiale, non a rendere più grave il trattamento sanzionatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché del tutto aspecifico.
Esclusa l’aggravante, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 866,00 di multa, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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