Ordine di demolizione imprescrittibile e proporzionalità nel rispetto CEDU (Cass. pen. Sez. III n. 21925 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo non ha funzione punitiva, ma ripristinatoria dell’equilibrio urbanistico-edilizio violato, e non è pertanto soggetto alla prescrizione delle pene stabilita dall’art. 173 cod. pen. né a quella dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, riferibile alle sole sanzioni pecuniarie punitive. L’esecuzione dell’ordine non contrasta con l’art. 8 C.E.D.U., non essendo da tale norma desumibile un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo in quanto casa familiare. Il giudice dell’esecuzione deve tuttavia valutare il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, verificando il tempo utile per la sanatoria o per soluzioni abitative alternative, la possibilità di far valere le proprie ragioni e la consapevolezza dell’abusività dell’opera.

Il Fatto

Le ricorrenti, figlie del condannato deceduto, propongono istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la revoca dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza di condanna per abusivismo edilizio risalente alla metà degli anni Novanta, divenuta irrevocabile nel 1998. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza con ordinanza del 2 ottobre 2025.

Avverso tale provvedimento le ricorrenti propongono ricorso per cassazione, articolando due motivi: la nullità del titolo esecutivo per omessa notifica al de cuius dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, non risultando rinvenuto il fascicolo processuale; la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, per essere state le ricorrenti minorenni all’epoca della costruzione, per il rilascio nel 2015 di un permesso di costruire in sanatoria e per il lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi infondati. Sul primo motivo osserva che la questione è già stata adeguatamente esaminata dal giudice dell’esecuzione: l’esito negativo della ricerca del fascicolo non impedisce di valorizzare l’annotazione di cancelleria sulla sentenza del 10 febbraio 1998, dalla quale risulta la notifica dell’estratto contumaciale avvenuta il 16 marzo 1998. Il rilievo formale è confermato da un dato logico significativo, ossia la mancata proposizione della questione da parte del condannato nei precedenti incidenti di esecuzione.

Sul secondo motivo la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. III n. 24882 del 2018 e Sez. III n. 18949 del 2016): l’esecuzione dell’ordine di demolizione non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C.E.D.U., poiché da tale norma non è desumibile alcun diritto assoluto a occupare un immobile abusivo solo perché casa familiare. L’ordine afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato.

Il giudice deve però rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21.04.2016 e Kaminskas c. Lituania del 04.08.2020, valutando il tempo disponibile per conseguire la sanatoria o per risolvere le esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni e la consapevolezza dell’abusività. Nel caso di specie tale consapevolezza è stata ritenuta sussistente, considerata l’entità degli abusi, il rilascio della sanatoria nel 2015 e l’ordine di demolizione del 28 dicembre 2016, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento.

Quanto al decorso del tempo, la Corte ribadisce (Sez. III n. 3979 del 2019 e Sez. III n. 36387 del 2015) che l’ordine di demolizione non ha funzione punitiva, ma ripristinatoria: esso elimina le conseguenze dannose della condotta e non è soggetto alla prescrizione delle pene. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 è stata già ritenuta manifestamente infondata (Sez. III n. 41475 del 2016). L’ordine opera anche in caso di alienazione a terzi estranei al reato, che potranno far valere le proprie ragioni altrove (Sez. III n. 49331 del 2015). Il rigetto consegue alla condanna delle ricorrenti alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 173 c.p.

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