Terzo interessato dal sequestro preventivo non può contestare i presupposti della misura (Cass. pen. Sez. II n. 33656 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione può avere ad oggetto soltanto violazioni di legge e non pretesi vizi della motivazione. Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, quali il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Tale preclusione trova conferma, per l’evidente analogia della ratio, nel principio affermato dalle Sezioni unite in materia di confisca di prevenzione di beni fittiziamente intestati a un terzo, che può rivendicare la sola titolarità effettiva dei beni. Ai fini della confisca ex art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo al reato, grava sull’accusa l’onere di provare, con elementi fattuali, la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato dal terzo.
Il Fatto
La ricorrente, terza non indagata, impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’appello avverso il diniego di dissequestro di un immobile, ritenuto nella piena disponibilità del genitore, indagato per usura aggravata ed estorsione e sottoposto a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Il bene era formalmente intestato alla ricorrente e da lei locato al padre. Dinanzi alla Cassazione la ricorrente lamentava, con il primo motivo, la mancanza di motivazione sul periculum in mora nel provvedimento genetico e, con il secondo, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’esclusiva disponibilità del bene in capo alla ricorrente, provata dal contratto di locazione registrato e dai bonifici dei canoni.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non è consentito perché il Tribunale ha applicato correttamente i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel sequestro per equivalente finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. su beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e proprietà dei beni, ma non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura.
Il motivo è, inoltre, generico: reitera la censura già proposta in appello e non si confronta con la motivazione del Tribunale, che aveva rilevato il difetto di legittimazione del terzo e aveva comunque affermato la correttezza del provvedimento quanto al periculum. Il Collegio richiama un orientamento consolidato (Sez. 3 n. 36347 del 2019; Sez. 6 n. 42037 del 2016; Sez. 2 n. 41861 del 2024) e ne rileva l’avallo delle Sezioni unite nella sentenza n. 30355 del 27.03.2025, resa in materia di misure di prevenzione ma espressiva di un principio generale applicabile al terzo interessato dal sequestro penale.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che, ai fini della confisca ex art. 240-bis cod. pen. verso il terzo estraneo, l’accusa deve provare, con elementi fattuali, la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non bastando la presunzione di sproporzione prevista dalla norma solo per l’imputato (Sez. 2 n. 37880 del 2023). Il giudice deve spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia con circostanze indiziarie (Sez. 5 n. 13084 del 2017).
Nella specie non si discute della prova dei presupposti della confisca, ma della gravità indiziaria in ordine all’intestazione fittizia nella fase delle indagini. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la disponibilità materiale dell’immobile da parte dell’indagato, l’acquisto da parte della ricorrente appena maggiorenne e senza redditi autonomi, la funzione di schermo del contratto di locazione e l’assenza di riscontri sulla provvista della polizza escussa. Il richiamo difensivo alla pronuncia della Sesta sezione n. 25521 è giudicato non conducente, riguardando una confisca disposta dal giudice dell’esecuzione e non un sequestro. Segue la condanna alle spese e a un’ammenda di euro tremila.
Nota della Redazione
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