Conflitto di competenza inammissibile se manca la stasi processuale (Cass. pen. Sez. I n. 34970 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza, anche nella forma del conflitto negativo, è configurabile solo in presenza di due o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, così da determinare una stasi del procedimento rimovibile solo con l’individuazione del giudice competente in ordine a specifici atti processuali. Il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione di un provvedimento cautelare reale, non può sollevare conflitto per provocare l’individuazione della competenza ai fini del futuro giudizio di cognizione, perché è chiamato a pronunciarsi solo sui singoli atti richiesti e non a esercitare una potestà cognitiva di definizione del processo. La connessione tra reati non estende l’ambito del conflitto, apprezzabile solo quando i procedimenti raggiungono la medesima fase.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 13 marzo 2026, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro sui conti di una persona fisica e di una società, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 1 luglio 2024 per il reato di cui al capo 22.
La questione nasce dalla sentenza con cui la Corte di assise di Salerno, in data 26 febbraio 2026, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Napoli. Il Tribunale del riesame, ravvisata la connessione tra i delitti e l’impossibilità di individuare il luogo di commissione dei reati associativi, ha indicato la competenza in base all’art. 16 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave contestato come commesso in Battipaglia, chiedendo l’affermazione della competenza della Corte di assise di Salerno.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla pacifica ammissibilità del conflitto anche nella fase delle indagini preliminari, ma ne delimita rigorosamente l’ambito applicativo all’ipotesi in cui dal dissenso tra giudici derivi una stasi procedurale, rimovibile solo attraverso l’individuazione del giudice competente al compimento di specifici atti. Il Collegio richiama la costante affermazione che limita l’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. ai casi di contrasto da cui deriva una paralisi dell’attività processuale.
Su questa base, la Corte esclude che all’iniziativa del giudice che nega la competenza possa assegnarsi la funzione di provocare l’individuazione della competenza per il futuro giudizio di cognizione. Il Tribunale del riesame, come il Giudice per le indagini preliminari, è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli atti e non a esercitare una potestà cognitiva sulla fondatezza dell’accusa. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari è abilitato a valutare la propria competenza solo “limitatamente al provvedimento richiestogli”, secondo l’art. 22, comma 2, cod. proc. pen.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui il Tribunale del riesame può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura solo se l’azione penale non sia ancora stata esercitata, restando ogni successiva valutazione riservata al giudice di merito (Sez. VI n. 15550 del 14.02.2025). Nel caso concreto, non è sorto contrasto in relazione al “provvedimento richiesto”, poiché l’Autorità giudiziaria di Napoli non prospetta una situazione di stasi, avendo ricusato di prendere cognizione, ai fini del sequestro, del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Richiamato il costante indirizzo di legittimità (Sez. I n. 31660 del 01.07.2021), la Corte ribadisce che l’obbligo di immediata trasmissione degli atti sussiste solo ove siano configurabili due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto. Il conflitto è ammissibile solo se relativo allo stesso imputato e allo stesso reato (Sez. I n. 17100 del 13.03.2019), senza estendersi ai reati in rapporto di connessione. Nel caso di specie, l’imputato risponde a fini cautelari del solo capo 22 ed è soggetto diverso da chi risponde del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., e non risulta che il Giudice per le indagini preliminari di Napoli abbia sollevato conflitto.
Il principio trova conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19652 del 15.01.2026, secondo cui non sussiste conflitto negativo quando il giudice, pur ritenendosi incompetente, disponga comunque la misura e contestualmente sollevi il conflitto. Il conflitto, così proposto, va ritenuto insussistente e gli atti vanno ritrasmessi all’Autorità giudiziaria che lo ha sollevato.
Nota della Redazione
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