Reddito di cittadinanza, residenza decennale e falso non punibile (Cass. pen. Sez. II n. 33658 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione concernente il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo per l’accesso al reddito di cittadinanza, non integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. La declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito stesso, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, priva di base normativa la pretesa punitiva e opera con efficacia retroattiva, travolgendo la rilevanza penale della condotta. Ne consegue l’assoluzione perché il fatto non sussiste, non potendo la norma penale sopravvivere alla caducazione del presupposto al quale era inscindibilmente collegata. Il giudice di legittimità, in presenza di tale sopravvenienza, non è tenuto all’esame delle ulteriori censure, divenute superflue.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale il ricorrente era chiamato a rispondere dei reati di truffa aggravata e di falsa attestazione di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 26/2019, per aver reso dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, beneficio cui non avrebbe avuto diritto per difetto del requisito di residenza. Il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la sola condotta di falso e aveva pronunciato condanna alla pena ritenuta di giustizia; la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione.

Il difensore ha impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dell’elemento soggettivo per ignoranza inevitabile, la necessità di disapplicazione del requisito della residenza decennale in forza del diritto dell’Unione e, in via subordinata, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego del beneficio della non menzione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione affronta in via prioritaria il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle altre censure. Il punto di partenza è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, che ha ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE il requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza previsto dall’art. 2 del d.l. n. 4/2019, nonché la sanzione penale per la falsa dichiarazione sul possesso di tale requisito prevista dall’art. 7 dello stesso decreto, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

La Corte ricostruisce la natura della misura come protezione e assistenza sociale, sottratta a discriminazioni, e richiama la finalità della direttiva, volta ad assicurare l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilmente insediati e la parità di trattamento con i cittadini dell’Unione, con espresso divieto delle discriminazioni indirette che sfavoriscano i cittadini stranieri.

Su queste basi il Collegio richiama il proprio recente precedente, che aveva già affermato l’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 nel senso della non configurabilità del delitto per la falsa attestazione sulla residenza decennale, in una fattispecie antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025.

Il passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza costituzionale del 12 febbraio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. n. 4/2019, nella parte in cui prevedeva il requisito della residenza, per violazione dell’art. 3 Cost. Tale pronuncia determina conseguenze dirette sulla rilevanza penale della condotta di falso e fa venir meno, con efficacia retroattiva, la punibilità del fatto contestato. La Corte annulla pertanto senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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