Sequestro probatorio cellulare selezione dati interesse impugnare dopo restituzione (Cass. pen. Sez. II n. 33657 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di un telefono cellulare, è illegittimo il decreto con cui il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza. Il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e onnicomprensivo ovvero le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale e i tempi dell’estrazione. La nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo. Sussiste, inoltre, l’interesse del destinatario a proporre riesame per la verifica dei presupposti applicativi della misura anche dopo la restituzione del dispositivo, essendo lo smartphone destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva perquisizione e sequestro di alcuni telefoni cellulari, tra cui quello di una persona offesa e di soggetti non indagati, per verificare eventuali comunicazioni intercorse tra loro. Il decreto indicava genericamente l’esigenza di acquisire tali comunicazioni, senza circoscrivere i dati di interesse né indicare criteri di selezione.

Il Tribunale di Bergamo, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., annullava il decreto, rilevando il difetto di motivazione sul vincolo di pertinenzialità e sulla finalità di apprendere la totalità dei dati, nonché la violazione del principio di proporzionalità. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo che le censure sull’esecuzione del sequestro non erano proponibili in riesame e che l’interesse ad impugnare era venuto meno dopo la restituzione dei dispositivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare dell’interesse ad impugnare. La restituzione dei dispositivi non lo esaurisce, perché la disponibilità delle copie-cloni da parte della pubblica accusa determina la perdita, in capo all’interessato, della esclusiva conoscenza del patrimonio informativo racchiuso nei supporti.

Richiamando le Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017 e la conforme Sez. II n. 37409 del 10/09/2024, il Collegio ricorda che è ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di conferma del sequestro quando ne risulti la restituzione previa estrazione di copia, sempre che sia dedotto l’interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati. Nel caso di specie la difesa non aveva allegato la presenza di dati sensibili, ma la giurisprudenza più recente (Sez. VI n. 17878 del 03/02/2022) riconosce l’interesse di per sé, perché lo smartphone è per sua natura destinato a raccogliere informazioni personali e riservate.

Il pregiudizio arrecato dal vincolo cautelare a diritti fondamentali, quali la riservatezza e la disponibilità esclusiva del patrimonio informativo, tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda l’interesse a ricorrere.

Nel merito, la Corte conferma l’illegittimità del decreto. Il pubblico ministero ha omesso di indicare il rapporto di pertinenzialità tra i telefoni e il reato, le specifiche informazioni ricercate, le parole chiave, la perimetrazione temporale dei dati e la tempistica dell’estrazione. Tale omissione attribuisce al sequestro una valenza esplorativa non consentita, non sanabile in sede di riesame. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 1286 del 20/11/2024, Sez. V n. 9797 del 04/03/2025 e Sez. VI n. 17677 del 29/01/2025.

Il ricorso è pertanto rigettato, con esonero della parte pubblica dalle spese per la sua qualità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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