Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra giudicato amministrativo e processo penale, le sentenze irrevocabili pronunciate da un giudice diverso da quello penale sono utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., ma non sono vincolanti per il giudice penale, il quale conserva integra l’autonomia di valutazione e di qualificazione giuridica dei fatti, secondo le regole dettate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. Il principio della libera valutazione della prova e l’autonomia del giudice penale, sancita dall’art. 2 cod. proc. pen., impediscono un recepimento automatico delle conclusioni del giudice amministrativo, imponendo una verifica critica dei dati fattuali e delle relative conseguenze giuridiche. In materia edilizia, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di legge, indipendentemente dalla notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza. Il permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, richiede la doppia conformità non solo alla disciplina urbanistica ma anche a quella edilizia, ivi comprese le norme antisismiche, la cui violazione non è sanabile in via postuma. L’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, che consente al giudice di impartire prescrizioni per rendere le opere conformi alle norme antisismiche, opera soltanto in presenza di violazioni della disciplina sismica, e non anche in caso di concomitanti violazioni della disciplina edilizia e urbanistica in senso stretto, per le quali si impone l’ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, del medesimo decreto.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza dell’interessato e ha revocato l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, già disposto con sentenza di condanna. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta persistente legittimazione del richiedente a ottenere la concessione in sanatoria, desunta da sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, che avevano riconosciuto la validità della domanda di condono nonostante la precedente inottemperanza agli ordini di demolizione comunali.
Avverso tale ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 della legge n. 47 del 1985. Il ricorrente ha contestato la revoca dell’ordine demolitorio, sostenendo che l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale, conseguita all’inottemperanza agli ordini di demolizione, aveva determinato la perdita della legittimazione del privato a presentare domanda di sanatoria, e che le opere abusive erano insanabili per violazione della disciplina antisismica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere. Ha innanzitutto chiarito il rapporto tra giudicato amministrativo e processo penale, affermando che, sebbene le sentenze irrevocabili del giudice amministrativo siano utilizzabili come prova documentale ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., esse non sono vincolanti per il giudice penale. Quest’ultimo, in virtù del principio di autonomia sancito dall’art. 2 cod. proc. pen., deve valutare tali decisioni secondo le regole degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., e può discostarsene motivatamente, specie quando la questione investa la qualificazione giuridica dei fatti o quando la decisione amministrativa si fondi su una rappresentazione incompleta o non veritiera dei fatti.
La Corte ha quindi esaminato il merito della vicenda edilizia, richiamando il consolidato principio secondo cui l’inottemperanza all’ordine di demolizione comunale determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale, indipendentemente da un formale atto di accertamento, con conseguente venir meno della legittimazione a chiedere il condono. Ha, altresì, ribadito che la sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 richiede la doppia conformità, che deve riguardare anche la disciplina antisismica, la cui violazione è insanabile, non essendo previsto nell’ordinamento un istituto di “sanatoria sismica” postuma. La Corte ha poi distinto tra le violazioni della disciplina sismica, per le quali l’art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 consente eventualmente di impartire prescrizioni, e le violazioni della disciplina edilizia e urbanistica, per le quali l’art. 31, comma 9, del medesimo decreto impone l’ordine di demolizione, senza alternative.
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