Sequestro preventivo e confisca: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 41701 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra anche la motivazione apparente, affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile come vizio di motivazione la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice del riesame abbia in realtà preso in considerazione o che risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento. Ne consegue che le censure volte a contestare la valutazione degli indizi di reato, i presupposti della confisca per sproporzione o il periculum in mora, quando la motivazione risulti logica e non apparente, sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Rimini, in sede di riesame, ha respinto due distinti ricorsi proposti da un indagato e da un terzo interessato — la madre dello stesso — avverso il decreto con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il provvedimento riguardava una somma in contanti custodita in una cassetta di sicurezza, il saldo attivo di un conto corrente e un motoveicolo.

La somma in contanti è stata sottoposta a confisca diretta in quanto ritenuta provento di plurime cessioni di stupefacente; gli altri beni sono stati sequestrati a fini di confisca per sproporzione. Avverso l’ordinanza del riesame gli interessati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo il difetto di fumus commissi delicti, l’insussistenza dei presupposti della confisca per sproporzione e la mancanza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove dalla regola processuale che delimita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge, con esclusione, dunque, del vizio di motivazione in senso proprio.

Richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, la Corte precisa che nella nozione di violazione di legge va ricompresa anche la motivazione apparente, affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Non è invece deducibile la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione o che risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni.

Su questa base la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo al difetto di fumus: il Tribunale del riesame ha dato conto delle dichiarazioni accusatorie e dei riscontri individuati nel rinvenimento della cassetta di sicurezza, nelle modalità di custodia del denaro, nei messaggi inviati subito dopo la perquisizione e nel tentativo di contattare il dichiarante. La motivazione non è né mancante né apparente.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Il Tribunale ha argomentato ampiamente sulla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti dichiarati, sulla disponibilità di autovetture e motoveicoli di valore e sulla vendita di un’autovettura a prezzo inferiore a quello di mercato dopo le dichiarazioni accusatorie. Da tali elementi il giudice del riesame ha tratto il concreto rischio di dissipazione delle somme in caso di dissequestro. La motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in sede di legittimità.

Quanto al ricorso del terzo interessato, la Corte ne rileva l’inammissibilità perché la censura di difetto di correlazione tra il denaro e il reato ascritto attacca la motivazione del provvedimento impugnato. Il periculum è stato fondato sulla probabile riacquisizione della somma, in caso di dissequestro, da parte dell’effettivo proprietario secondo le indagini, ricostruzione non illogica né apparente e perciò sottratta al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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