Reato escluso se revoca patente non dipende da misura di prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 33665 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile solo nei confronti di chi, al momento del fatto, sia sottoposto a misura di prevenzione personale e non sia munito del titolo abilitativo alla guida perché revocato o sospeso in ragione dell’applicazione della misura stessa. Se invece la revoca della patente consegue a cause estranee alla misura di prevenzione — quali la violazione di norme del codice della strada o la mancanza dei requisiti morali — la condotta non integra il reato, ma il mero illecito amministrativo di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, salva la recidiva nel biennio. Diversamente opinando si delineerebbe una responsabilità penale d’autore, incentrata su una qualità soggettiva non connessa alla condotta. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto, con trasmissione degli atti all’autorità competente per la violazione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore senza patente, titolo che gli era stato revocato anni prima per mancanza dei requisiti morali. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73 del codice antimafia, con la pena di mesi sei di arresto e il pagamento delle spese processuali.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La difesa ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, sostenendo che la revoca del titolo abilitativo era maturata nel 2008, per ragioni del tutto indipendenti dalla successiva imposizione della misura di prevenzione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riordino della materia operato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha reso rilevante solo in sede amministrativa la guida senza patente, già costituente reato ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, facendo residuare la sola ipotesi della recidiva nel biennio. Il legislatore ha invece mantenuto intatto l’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che sanziona il prevenuto il quale si ponga alla guida senza patente, o dopo che la stessa gli sia stata negata, sospesa o revocata.

Il Collegio ripercorre gli interventi della Consulta sulla norma incriminatrice. La sentenza n. 211 del 12 settembre 2022 ha individuato la ragione dell’incriminazione nella condotta realizzata da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso; l’ordinanza n. 214 dell’8 novembre 2023 ha ribadito che l’elemento differenziale della pericolosità giustifica il trattamento più severo rispetto al codice della strada; la sentenza n. 116 del 2024 ha infine dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, nella parte in cui punisce penalmente il prevenuto che guidi senza patente revocata o sospesa anche quando la revoca o la sospensione non conseguano all’applicazione della misura.

Da tale dictum la Corte trae il principio per cui la fattispecie può essere commessa unicamente dal soggetto che sia, al momento del fatto, sottoposto a misura di prevenzione. Attribuire rilevanza penale al pregresso status di sorvegliato speciale comporterebbe altrimenti una responsabilità d’autore, incentrata su una qualità della persona non connessa alla condotta e incapace di esprimere una maggiore offensività.

Nel caso concreto, la revoca del titolo abilitativo risale al 14 maggio 2008, mentre la misura di prevenzione è stata imposta in epoca di gran lunga successiva, con notificazione nel 2018. La causale della revoca prescinde dunque completamente dall’applicazione della misura, sicché la vicenda rientra nell’ambito applicativo della sentenza n. 116 del 2024. La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme, tra cui Sez. I n. 27220 del 08.05.2025, e non ravvisa conflitto con la diversa pronuncia che ammette l’operatività dell’art. 73 quando la revoca sia avvenuta proprio in ragione della misura.

Alla luce di tali considerazioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per insussistenza del fatto, con rimessione degli atti al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente perché si proceda per la violazione dell’art. 116, comma 15, cod. strada, a norma dell’art. 220, comma 4, cod. strada.

Nota della Redazione

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