Restituzione in termini del difensore per omessa notifica dell’avviso di deposito (Cass. pen. Sez. V n. 33663 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che non abbia ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, eseguita tardivamente rispetto al termine indicato dal giudice ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., non è decaduto dal diritto di impugnare, poiché il termine decorre solo dalla notifica dell’avviso. Ne consegue che la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è inammissibile per difetto dei presupposti, non essendo il difensore incorso in alcuna decadenza. L’esercizio della facoltà di impugnare da parte di un difensore non preclude la proposizione di un autonomo gravame da parte di altro difensore, salvo che al momento della presentazione sia già decorso il termine perentorio e sia intervenuta decisione sul primo atto.
Il Fatto
Un difensore ha presentato istanza di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice di appello. L’istanza è fondata sulla mancata notifica dell’avviso di deposito della decisione, della quale il difensore afferma di aver avuto conoscenza certa solo con l’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte. La medesima sentenza era stata impugnata con ricorso per cassazione da altro difensore di fiducia dell’imputato.
La questione sottoposta alla Corte attiene alla verifica dei presupposti della restituzione nel termine, in presenza di una precedente impugnazione proposta da altro difensore e di una notifica dell’avviso di deposito non eseguita.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la facoltà di impugnare esercitata da uno dei difensori non pregiudica di per sé la proposizione di un distinto gravame da parte dell’altro, in ragione della facoltà dell’imputato, ammessa dall’art. 96 cod. proc. pen., di designare più difensori. Tale possibilità è però subordinata al principio di unicità del diritto di impugnazione: il secondo atto è precluso se, al momento della sua presentazione, sia già decorso il termine perentorio e sia intervenuta una decisione sul primo atto. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 11600 del 2019 e Sez. 2, n. 19109 del 2011.
Escluso che l’inammissibilità derivi dalla precedente impugnazione, la Corte individua il difetto dei presupposti nella disciplina della restituzione. Ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto rispettarlo per caso fortuito o forza maggiore.
Il passaggio decisivo è la verifica della decorrenza del termine. In base al combinato disposto dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., quando la sentenza non è depositata entro il termine indicato dal giudice, il termine per impugnare decorre dal giorno in cui è eseguita la notifica dell’avviso di deposito.
Nella specie, la motivazione della decisione del Tribunale di Sulmona risulta depositata oltre il termine dei novanta giorni indicato dal giudice. L’avviso di deposito doveva pertanto essere notificato al difensore, adempimento che, per espressa affermazione dello stesso istante, non è stato eseguito nei suoi confronti.
Ne deriva che, al momento della presentazione dell’istanza, il difensore non era incorso in alcuna decadenza, essendo ancora in termini per proporre ricorso. L’istanza è dunque inammissibile. Alla declaratoria non segue la condanna alle spese, poiché la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione, come affermato da Sez. 5, n. 15776 del 2023.
Nota della Redazione
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