Prova dell’elemento soggettivo nel reato di omessa cauzione (Cass. pen. Sez. I n. 33747 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omessa cauzione imposta con decreto applicativo della misura di prevenzione, l’impossibilità economica di provvedere al versamento è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità, e il giudice ha il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza. Sull’imputato grava un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento: tale onere non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza, occorrendo la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare quella condizione. L’elemento soggettivo della contravvenzione è ascrivibile anche a titolo di mera colpa.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.04.2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa sede nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Gli si contesta di avere omesso il versamento, nel termine fissato, della cauzione impostagli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale di P.S., senza offrire garanzie sostitutive.

Avverso la pronuncia di secondo grado il difensore propone ricorso per cassazione con quattro motivi, che investono l’elemento soggettivo, il diniego delle attenuanti generiche e l’esclusione della particolare tenuità del fatto. La questione approda in legittimità per la dedotta violazione dei criteri di accertamento della condizione economica dell’imputato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato perché propone censure in parte infondate e in parte inammissibili. Sul primo motivo la Corte ricostruisce il ragionamento della Corte distrettuale: l’imputato, consapevole dell’obbligo di versamento, non aveva prodotto alcun riscontro della dedotta precarietà economica, limitandosi a richiamare una generica e indimostrata condizione di indigenza. Il percorso argomentativo è giudicato scevro da fratture sul piano razionale e coerente con le evidenze istruttorie.

La Corte di legittimità richiama l’orientamento univoco secondo cui, in situazioni di questo tipo, l’elemento soggettivo della contravvenzione è provato, essendo la condotta ascrivibile anche a titolo di mera colpa. Il principio è confermato dalla giurisprudenza citata.

Da un lato, l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale ed è dovere del giudice accertare la reale condizione economica dell’imputato al momento dell’inottemperanza, gravando sull’imputato solo un onere di allegazione dei fatti impeditivi. Dall’altro, tale onere non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza, richiedendosi la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare quella condizione.

Il secondo motivo è giudicato generico e manifestamente infondato: non si confronta con l’apparato giustificativo della decisione di negare le attenuanti generiche, fondata sulla mancata allegazione di elementi positivamente valutabili e sulla presenza di numerosi precedenti penali, sintomatici di accentuata capacità a delinquere. Il terzo motivo è aspecifico, perché non oppone alcun argomento al dato ritenuto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ossia l’abitualità della condotta desunta dalle ripetute condanne per reati della stessa indole.

Dal rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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